Il decalogo del “bonus pubblicità”
In scadenza la prenotazione per il 2020

LA PAROLA ALL'ESPERTO - La richiesta deve avvenire attraverso l’invio di una comunicazione telematica entro la nuova finestra temporale prevista dal 1° al 30 settembre

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Francesco Cittadini

di Francesco Cittadini *

La rete è piena di articoli sul bonus pubblicità (agevolazione per il mondo editoriale) ma non sempre vengono considerati tutti i dettagli. Proviamo in questa sede a stilare un utile decalogo, senza perderci in commi e articoli, con gli aspetti essenziali da conoscere per beneficiare di questa agevolazione per il 2020.

Se qualche mese fa abbiamo iniziato il decalogo partendo dal “chi” ora è utile mettere al primo posto il “quando”. Sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili il modello telematico e le relative istruzioni per la compilazione.

1) Quando
La richiesta di accesso al bonus pubblicità 2020 deve avvenire attraverso l’invio di una comunicazione telematica entro la nuova finestra temporale prevista dal 1° al 30 settembre 2020, con la quale i soggetti interessati devono trasmettere i dati relativi agli investimenti effettuati e da effettuare comunque entro il 2020. Le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide: su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative.

2) Chi
Possono godere di questa agevolazione imprese, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

3) Cosa
Sono agevolati gli acquisti di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali:
– su giornali quotidiani e periodici – pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale – con testata registrata presso il competente Tribunale, con tanto di direttore responsabile, ovvero registrata presso il Registro degli operatori di comunicazione;
– sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, non partecipate dallo Stato.

4) Quanto
Per il periodo d’imposta 2020 il credito è concesso nella misura del 50% sul valore degli investimenti effettuati. Ma attenzione al riparto! (Punto 10)

5) Incrementi non necessari
Per il 2020 non è necessario investire più di quanto fatto nel 2019, come invece previsto nelle formulazioni originarie le quali consideravano solo gli “incrementi” rispetto all’anno precedente.
Questo significa che, limitatamente all’anno 2020, possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, i soggetti che nell’anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.

6) Come
Il credito d’imposta concesso potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione – attraverso il modello F24 – dopo la pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante e dopo la realizzazione dell’investimento.

7) L’edizione digitale
Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico, nonché di funzionalità per l’accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.

8) I requisiti del digitale
I contenuti della testata devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 50 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 50 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:
a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;
b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.
In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso. In caso di edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.

9) Trattamento fiscale
Il credito d’imposta concorre alla formazione della base imponibile. E’ quindi oggetto di tassazione ai fini delle imposte sul reddito e sulle attività produttive. Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione, salvo specifica previsione.

10) Fondi disponibili e riparto
Le dotazioni finanziarie sono state aumentate con il Decreto Agosto. Ad oggi le risorse stanziate dal Governo sono di 50 milioni di Euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici – anche online – e di 35 milioni di Euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Ai sensi della vigente normativa, anche nell’anno 2020, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si dovrà procedere alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale. Il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è infine soggetto al limite degli aiuti “de minimis” di cui ai regolamenti dell’Unione europea.

*Francesco Cittadini – Dottore Commercialista – Tartuferi & Associati



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