Il Consiglio dei Ministri del 23 settembre scorso ha approvato in via definitiva il correttivo allo Jobs Act (Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185), e precisamente dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. Con le modifiche apportate, rese operative il giorno 7 ottobre 2016, sono state modificate le norme che regolano numerosi istituti, dai voucher (lavoro accessorio) alle dimissioni telematiche, e ancora dalle integrazioni salariali ad alcune tipologie di apprendistato.
Cerchiamo quindi di riepilogare le principali novità riguardati due aspetti di maggiore interesse: i cosiddetti “Voucher” per il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio e le dimissioni dei lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda i voucher (lavoro occasione o accessorio) l’8 ottobre scorso, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs n.185/16 (correttivo del Jobs Act) è entrata in vigore la nuova tracciabilità del voucher lavoro.
Prima di trattare le nuove modalità di gestione di questi, volte a garantire una maggiore tracciabilità ed evitare abusi nell’utilizzo dello strumento, vogliamo ricordare cosa sono i voucher lavoro, cosa si intende per lavoro occasionale o accessorio e quali sono le sue limitazioni.
I voucher lavoro sono buoni lavoro del valore di 10 euro (ma ne esistono anche nei tagli da 20 e 50 euro) da usare come forma di pagamento per il lavoro accessorio o occasionale, ossia i casi in cui la prestazione fornita è del tutto saltuaria e accessoria. Ciascun voucher corrisponde, di norma, ad un’ora di lavoro fornito. Tuttavia, il valore di 10 euro è una cifra lorda: solo 7,50, infatti, vanno al lavoratore, dei restanti 2,50 euro, 1,80 euro vanno all’Ips e 70 centesimi all’Inail. Il reddito da voucher lavoro rimane comunque esente da tassazione.
Il lavoro occasionale o accessorio è quel tipo di prestazione fornita in maniera saltuaria e discontinua, non riconducibile ad un contratto di lavoro tradizionale. Quindi, il lavoratore non deve essere assunto dal committente, né lavorare esclusivamente per lui; inoltre, cosa molto importante, il compenso netto annuo per singolo committente non può superare i 2mila euro. I compensi totali, compresi tutti i committenti, non possono superare i 7mila euro all’anno.
Per quanto concerne le limitazioni si precisa che il lavoro occasionale è ammesso in tutti i settori occupazionali, con specifiche eccezioni che riguardano il settore agricolo. In questo settore, infatti, e nel caso di attività agricole stagionali, possono fornire prestazioni di lavoro occasionale soltanto i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età e regolarmente iscritti presso un’università (il limite di 25 anni decade nel caso di attività non stagionali). Invece, possono ricorrere a qualsiasi soggetto “purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli” le aziende agricole con un volume d’affari inferiore a 7mila euro.
Venendo alle novità in merito alla tracciabilità, con il nuovo decreto correttivo del Job Act il committente imprenditore non appartenente al settore dell’agricoltura ora è tenuto a comunicare alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno di inizio della prestazione, l’ora di inizio e di fine della prestazione, mentre i committenti imprenditori agricoli devono invece comunicare, con analoghe modalità, i dati relativi al lavoratore e alla prestazione svolta “con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni”.
In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa non diffidabile che va da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore con riferimento al quale è stata omessa la comunicazione. Non è prevista, invece, alcuna riduzione della sanzione qualora la comunicazione sia stata effettuata tardivamente.
Dopo una settimana di incertezza operativa, in quanto purtroppo come spesso accade si ha la decorrenza della norma e del relativo sistema sanzionatorio, ma non si forniscono le necessarie modalità di applicazione, l’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n.1/2016 ha fornito le istruzioni a riguardo. Successivamente la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato in data 18 e 20 ottobre Faq e approfondimenti sul lavoro accessorio al fine di chiarire alcune criticità sorte in merito ai nuovi obblighi di tracciabilità previsti per imprese e professionisti.
Se la sede legale dell’azienda non coincide con il luogo di lavoro, occorre riferirsi alla sede dell’Ispettorato competente per il luogo ove la prestazione si è svolta (art. 410 e 413 cpc; nota del Ministero del lavoro n. 14773 del 26 luglio 2016). Se la comunicazione è indirizzata ad altra sede, il committente non può essere passibile di sanzioni, in quanto la comunicazione risulta effettuata. E’ opportuno, avverte la Fondazione, conservare copia delle email trasmesse
E’ possibile indicare nella stessa email più giorni di prestazione o più prestazioni per la stessa giornata, purchè le prestazioni vengano puntualmente distinte. Le eventuali modifiche delle giornata o di orari devono essere comunicate non oltre i 60 minuti prima dell’attività cui si riferiscono.
Non è possibile, invece, al momento inviare un sms in sostituzione della e-mail. Fino alla creazione di un’apposita infrastruttura tecnologica, l’unica modalità ammessa dall’Ispettorato è l’e-mail ( posta elettronica ordinaria) anche dall’indirizzo e-mail del Consulente.
La circolare 1/2016 emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 17.10.2016 offre la guida necessaria per ben assolvere alle comunicazioni di attivazione e comunicazione del personale operante con voucher. Nella stessa sono altresì indicati gli indirizzi email di tutte le Direzioni Territoriali del Lavoro in ambito nazionale.
I Consulenti del Lavoro, dopo queste novità, sconsigliano l’utilizzo del voucher per la maggior parte delle figure lavorative fino ad oggi impiegate con tale mezzo. Gli studi dei Consulenti del Lavoro sono a disposizione per chiarimenti ed informazioni.
Tra le altre modifiche introdotte dal decreto correttivo del Job Act, spicca quella delle dimissioni dei lavoratori dipendenti, che come è noto ormai da svariati mesi devono avvenire telematicamente. Ad integrazione del decreto legislativo n. 151 del 2015 si legge che la procedura relativa alla presentazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali possa avvenire anche per il tramite e con l’assistenza dei Consulenti del lavoro e delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La nuova disposizione entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Nel decreto approvato viene inoltre definitivamente chiarito che la procedura telematica non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Va segnalato che purtroppo rimane ancora aperta la questione relativa al lavoratore che abbandona il posto di al lavoro senza procedere alla trasmissione del nuovo modulo di dimissioni: il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro ha più volte fatto rilevare come, in base alla disciplina attualmente in vigore, l’unica possibilità a disposizione del datore di lavoro è costituita dall’avvio di un procedimento disciplinare al termine del quale il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento, ma sarà comunque tenuto a versare all’Inps il contributo di licenziamento. Si configura così una grave incongruenza dovuta al fatto che una disciplina, posta a tutela dei lavoratori, si sostanzi in un onere ulteriore ed ingiustificato posto in capo al datore di lavoro. “La categoria ha ottenuto un risultato estremamente importante – dice Riccardo Russo il presidente provinciale dei Consulenti del Lavoro – nell’interesse dell’intero Paese Italia. Ora dovremo impegnarci come singoli professionisti per stradicare lo sciacallaggio che sta avvenendo da parte di alcuni lavoratori a danno dei datori di lavoro ed anche delle casse statali”.
Dall’8 ottobre sono parzialmente cambiate le modalità di tale trasmissione: se in precedenza potevano essere inviate solo per via telematica collegandosi al portale del governo (Cliclavoro) con la possibilità di avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni sindacali, dei patronati, di alcuni enti bilaterali, ora anche le Direzioni Territoriali del Lavoro ed i Consulenti del Lavoro, quali unici professionisti abilitati, potranno assistere direttamente i lavoratori durante le fasi di invio del modello di dimissioni volontarie online. Ricordiamo infatti che la normativa sulle dimissioni è stata profondamente cambiata con l’introduzione della nuova procedura telematica delle dimissioni online operativa dal 12 marzo 2016; da tale data le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro vanno presentate esclusivamente telematicamente, pena l’inefficacia delle stesse. I lavoratori devono infatti utilizzare gli apposti moduli disponibili sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it che andranno trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. Con le stesse modalità di invio il lavoratore potrà revocare le dimissioni online entro 7 giorni.
(ARTICOLO PROMOREDAZIONALE)
A cura del Centro Studi Consulenti del Lavoro della Provincia di Macerata
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….Ora dovremo impegnarci come singoli professionisti per stradicare lo sciacallaggio che sta avvenendo da parte di alcuni lavoratori a danno dei datori di lavoro ed anche delle casse statali”. Beh i tempi sono cambiati, no che Trump dice che non è vero che c’è il riscaldamento climatico.