Da Londra a Dubai per sfuggire al Fisco:
accertamento tributario da 3,7 milioni

Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata favorevole all'Agenzia delle Entrate
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fiscoIl fittizio trasferimento della residenza all’estero di un professionista, prima a Londra, poi a Dubai, e la contestuale cessazione formale della partita iva non impediscono all’Amministrazione finanziaria di accertare l’effettivo esercizio di un’attivita’ economica all’interno del territorio nazionale. La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata ha accolto la tesi dell’Agenzia secondo cui il contribuente, pur avendo trasferito la residenza prima in Gran Bretagna, e successivamente negli Emirati Arabi, ha di fatto continuato ad operare in Italia conseguendo redditi non dichiarati e mantenendo rapporti professionali e stretti vincoli di parentela.

Il caso – L’accertamento tributario per circa 3,7 milioni di euro tra maggiori imposte, sanzioni e interessi, si fonda sul recupero a tassazione di redditi di lavoro autonomo, determinati dall’Agenzia delle Entrate di Macerata sulla base delle rilevanti somme di denaro transitate sul conto corrente del contribuente e non giustificate. Secondo l’Ufficio le movimentazioni bancarie sono imputabili alle molteplici attivita’ professionali di consulenza e di cariche sociali da lui ricoperte nel Belpaese.

Il rifiuto a ricevere gli atti equivale comunque a notifica – L’Ufficio ha tentato piu’ volte di invitare il contribuente al contraddittorio per fornire le giustificazioni sulle movimentazioni, ma l’interessato e’ piu’ volte sfuggito al messo notificatore. Un “diversivo” messo in atto per poter successivamente invocare il difetto di notifica. Solo dopo diversi appostamenti, il messo e’ riuscito a leggere la comunicazione, nonostante il contribuente si rifiutasse di firmarla. Cio’, ad avviso dei giudici di primo grado, e’ valso come notifica nelle mani proprie del destinatario.

Il mancato riconoscimento di costi deducibili – I giudici di prime cure hanno respinto tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente e in particolare negato la deducibilita’ di ulteriori costi in funzione della mancata dimostrazione circa la natura e l’ammontare delle spese sostenute. Il contribuente e’ stato altresi’ condannato agli oneri processuali quantificati nella misura di 11mila euro. (AGI)



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