Gironacci cacciata dalla giunta,
il Tar a Ciarapica:
«Fornisca le motivazioni»

CIVITANOVA - L'ex assessora ha fatto ricorso. I giudici hanno dato tempo 30 giorni al sindaco per indicare le ragioni della revoca delle deleghe (lo scorso settembre). La commerciante, passata alla Lega, aveva chiesto un risarcimento danni

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Manola Gironacci, ex assessora al turismo

di Laura Boccanera

«Mancanza di motivi», il Tar ordina al sindaco di Civitanova a fornire le motivazioni dietro il ritiro delle deleghe all’assessore Manola Gironacci. I giudici del tribunale amministrativo delle Marche si sono riuniti due giorni fa per vagliare il ricorso presentato dall’ex assessora al turismo, destituita dal suo incarico dal sindaco Fabrizio Ciarapica dalla sera alla mattina lo scorso settembre dopo il passaggio dalla lista civica alla Lega.

Il tribunale non ha risposto nel merito del pronunciamento, ma emesso un’ordinanza per il primo cittadino che impone di fornire le motivazioni dietro l’atto amministrativo delle revoca. L’atto sarà poi vagliato il prossimo 8 febbraio nel corso della camera di consiglio che dovrà entrare nel merito delle richieste fatte dalla Gironacci con il ricorso.

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Fabrizio Ciarapica e Manola Giornacci

L’ex assessora aveva infatti richiesto un risarcimento danni per l’interruzione ante tempore dell’incarico. Ed è in quella sede che il tribunale si pronuncerà. Per ora nell’ordinanza si rileva che sì, «la revoca degli assessori comunali è un atto di alta amministrazione che rientra nella piena scelta discrezionale del sindaco, caratterizzandosi per il rapporto di fiducia fra il sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con questi nell’amministrazione dell’ente», ma anche che «sebbene la revoca non sia soggetta ad un onere motivazionale tuttavia l’atto che la dispone deve quantomeno contenere un riferimento ai motivi per i quali la fiducia sia venuta meno ovvero alle ragioni di opportunità politico-amministrativa sulla base delle quali la decisione di revocare l’incarico si fonda, e ciò anche al fine di consentire il sindacato di questo giudice. Tale onere motivazionale non possa ritenersi assolto attraverso richiami ad articoli di giornali e neppure attraverso l’integrazione della motivazione negli scritti difensivi, dovendo le ragioni della scelta essere esternate nell’atto». Il tar rimanda pertanto ad un riesame e la descrizione delle motivazioni dovrà pervenire entro 30 giorni. Anche qualora il Tar accogliesse il ricorso dando ragione alla Gironacci tuttavia è escluso un ritorno in giunta della commerciante, non esistendo alcun obbligo di reintegro e non avendolo neanche ipotizzato l’ex assessore nelle richieste contenute nel ricorso.

 

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