Al momento del ritorno a scuola per milioni di ragazzi come di consueto si accendono i dibattiti sull’oneroso costo che le famiglie devono sostenere per l’acquisto di libri e dotazioni scolastiche, per l’iscrizione a corsi universitari, per le rette degli asili nido e via di seguito. Molte delle spese che sosteniamo per i figli possono essere detratte in dichiarazione dei redditi. Infatti, oltre alle a quelle per l’istruzione, si possono recuperare, ad esempio, parte dei costi sostenuti per le attività sportive o per i canoni di affitto degli studenti. i Consulenti del lavoro della Provincia di macerata fanno un riepilogo delle numerose spese che possono essere portate in detrazione in dichiarazione dei redditi con in riferimento proprio a quelle sostenute per i figli, suggerendo alle famiglie di conservare scontrini, ricevute e documenti giustificativi.
Figli “a carico”
In primo luogo occorre rilevare che i figli considerati “fiscalmente a carico” sono quelli che non percepiscono un reddito superiore ad 2.840,51 euro. I genitori beneficiano delle detrazioni per familiari, vale a dire di una sorta di “sconto” sulle imposte da pagare, calcolato proporzionalmente al reddito conseguito. Il linea generale va attribuito al 50% fra padre e madre, o, in alternativa al 100% al genitore con il reddito complessivo più elevato.
Possono essere recuperate il 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento, di specializzazione universitaria, compreso il dottorato di ricerca, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri, documentate dalle relative ricevute.
Per le spese universitarie occorre rilevare che per le università statali sono interamente detraibili, diversamente, per quelle private, l’importo detraibile non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Per la scuola secondaria di secondo grado (ovvero, della scuola superiore) del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della Legge n. 62/2000 (quindi, scuole statali o scuole paritarie private e degli enti locali), l’importo massimo di spesa su cui calcolare il 19% è di 400 euro per alunno o studente.
Asili e scuole dell’infanzia
Le spese per frequenza di asili nido per un importo non superiore ai 632 euro all’anno per figlio, con relative ricevute, mentre la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione (ovvero, della scuola materna, aperta ai bambini di età compresa dai 3 ai 5 anni) l’importo massimo di spesa è 400 euro per alunno, su cui conteggiare sempre il 19%.
Mense scolastiche
Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
Attività sportive
Anche le spese per gli sport praticati dai figli (che devono avere tra 5 e 18 anni) sono detraibili al 19%, per un massimo di 210 euro per ciascun figlio: dunque sono comprese iscrizioni a palestre, piscine o comunque attività, ma non i soldi spesi per le attrezzature necessarie. Come tutte le altre, anche queste spese devono essere certificate (cioè dovete avere una fattura o una ricevuta fiscale).
Studenti fuori sede
Si possono recupere le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431. Le spese devono essere documentate da copia del contratto di locazione e dalle quietanze di pagamento dei canoni il cui limite massimo da considerare è 2.633 euro.
Contributi scolastici volontari
Come le “spese per l’istruzione”, anche i famigerati contributi scolastici volontari sono detraibili al 19% quali “erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado”. La detrazione, però spetta solo se queste erogazioni siano destinate all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa, e che il pagamento avvenga in modo tracciabile (versamento postale o bancario, assegno, carta di credito, bancomat).
Le spese mediche sono detraibili al 19%, con una franchigia di 129,11 euro.
Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a specialità medicinali, farmaci, medicinali omeopatici (non invece i “parafarmaci” ed “integratori alimentari”). Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali sono detraibili se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto “scontrino parlante”) in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.
Invece per le prestazioni rese da medici generici (anche omeopati), specialisti, odontoiatri e quelle per certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali, occorre la Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico. l’Agenzia delle entrate ha precisato che per il riconoscimento della detrazione, dalla descrizione della fattura si deve evincere la natura “sanitaria” della prestazione resa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.
Esami di laboratorio, radiografie, indagini ecc. devono essere documentate da fattura o ricevuta della struttura sanitaria.
(ARTICOLO PROMOREDAZIONALE)
A cura del Centro Studi Consulenti del Lavoro della Provincia di Macerata
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