Questa rubrica vuole essere un’agorà virtuale nella quale informarsi, scambiarsi idee e, perché no, condividere esperienze di matrice prevalentemente giuridico-economica. La cura della rubrica è affidata allo Studio Merlini & Associati, i cui componenti, costantemente aggiornati, si preoccuperanno di offrire ai lettori un’ampia gamma di argomenti di attualità, tratti dalla più recente legislazione e dai casi giurisprudenziali di maggior rilievo. Certi di poter porre le basi di una felice esperienza interattiva che avvicini il cittadino allo sfaccettato, eterogeneo e a volte complicato mondo del diritto siamo lieti di dare inizio a questa avventura contando anche sui vostri suggerimenti nella segnalazione di tematiche di interesse da poter approfondire, così che questo spazio possa trasformarsi in un momento di apprendimento, di condivisione e di riflessione ma soprattutto un valido aiuto nell’affrontare alcune problematiche che sovente vanno ad impattare nella vita quotidiana di molti, spesso agitandola. Cercheremo dunque di trattare tematiche attinenti alle ultime novità legislative e giurisprudenziali e che abbiano anche un riflesso di natura pratica, con l’obiettivo di fornire spunti e supporti quanto più possibile spendibili nel quotidiano.
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Il primo appuntamento della nostra rubrica lo vogliamo dedicare ad una particolare tematica che, visti i tempi difficili in cui si trovano ad operare tanto l’esperto del settore quanto il singolo cittadino, crediamo possa fornire un valido supporto nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari.
Il tema è quello, piuttosto dolente, della segnalazione quali cattivi pagatori alla c.d. Centrale Rischi che, come noto, scatta ogni qualvolta ci si renda inadempienti rispetto al pagamento delle rate di un finanziamento, di un credito al consumo o di altre concessioni di credito.
In effetti, a tutti può capitare un brutto periodo. Se però produce un consistente ritardo nel pagamento di qualche prestito si finisce per risultare “cattivi pagatori” nelle banche dati dei rischi finanziari. A quel punto diventerà davvero molto difficile ottenere nuovi finanziamenti.
Ma cosa accade se invece è l’istituto di credito ad inviare un’errata segnalazione?
Partiamo da un caso concreto. Tizio accende un mutuo presso un istituto di credito e paga regolarmente i relativi ratei. L’istituto mutuante, nonostante il corretto adempimento dell’obbligazione debitoria da parte di Tizio, per un probabile errore, invia la segnalazione alla EURISC del presunto mancato pagamento di tre delle rate previste per il mutuo acceso con la propria filiale, alterando in tal modo inevitabilmente la reputazione commerciale del proprio cliente, con tutte le conseguenze pregiudizievoli del caso.
L’EURISC, come noto, è un sistema informativo creditizio gestito dalla società CRIF S.p.A. Trattasi della banca dati di natura privata utilizzata normalmente dagli istituti di credito al fine di scambiarsi informazioni in merito alla storia economica dei propri clienti ed in particolare di quei soggetti a rischio di insolvenza.
Ciò non di meno, può accadere che in realtà la banca trasmetta un report errato di un proprio cliente e lo faccia trascrivere come cattivo pagatore pur in assenza di qualsivoglia presupposto.
Sul punto una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., sent. n. 24650/2011), che peraltro si pone, con una spinta innovativa, sulla scia di un orientamento giurisprudenziale ormai costante a partire dal 2007, ha stabilito che, l’istituto di credito risponde dell’erronea segnalazione a titolo di colpa dovendo risarcire i danni che questa procura al cliente, ivi compreso quello all’immagine.
Lo spunto innovativo e assertivo della sentenza è particolarmente evidente laddove la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini di dimostrare l’eventuale responsabilità della Banca, è sufficiente l’esistenza di un comportamento colposo e non necessariamente doloso dell’istituto di credito.
Questa è da considerarsi certamente un’ottima notizia se si valuta che, per il soggetto designato come cattivo pagatore, fornire la prova che vi sia stata da parte della banca la coscienza e la volontà di cagionare il danno è un’operazione molto gravosa oltre che difficilmente realizzabile. Al contrario, molto più agevole sarà dimostrare che vi sia stata una negligenza dell’istituto di credito nell’inoltrare un’informativa errata.
Sul punto, peraltro, un’altra recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ., sent. n. 7958/2009) aveva già aperto la strada a questo orientamento decisamente indirizzato alla tutela del soggetto debitore considerato parte debole disponendo che, ai fini dell’obbligo di segnalazione “a sofferenza” alla centrale rischi, l’istituto di credito deve procedere ad una disamina dell’intera situazione finanziaria dell’interessato e delle ragioni motivanti l’inadempimento non potendo procedere direttamente in presenza di un mero ritardo nel pagamento, pena l’esposizione della Banca segnalante, nel caso in cui venga accertata la mancanza dei presupposti, alla condanna al risarcimento del danno per l’incauta segnalazione trasmessa accompagnata alla condanna della Banca d’Italia alla cancellazione dall’archivio.
Buone notizie dunque dalla Corte di Cassazione, ora il prossimo solerte intervento che ci si attende dai Giudici di Piazza Cavour è quello finalizzato a ridurre i tempi di cancellazione come cattivi pagatori dalle banche dati dei rischi finanziari considerato che, ad oggi, i tempi variano da sei mesi dilatandosi fino a tre anni.
Ben lieti di ricevere le vostre domande o curiosità sull’argomento o segnalazioni in merito ad altre tematiche da approfondire (che potrete rivolgerci utilizzando l’indirizzo e-mail fornito dalla redazione) vi diamo appuntamento al prossimo contributo.
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I lettori potranno inviare segnalazioni e domande all’indirizzo ildirittoindiretta@libero.it. Lo Studio Legale Merlini e Associati risponderà pubblicamente.
(a cura di Cristina Grieco)
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