
Andrea Tassi
Il referendum sulla giustizia visto dal docente di Unimc Andrea Tassi, avvocato, che insegna Procedura penale e Ordinamento giudiziario. Tassi, che voterà Sì al referendum, fa una premessa su come sta andando la campagna per il voto: «il confronto tra i sostenitori delle opposte posizioni ha assunto toni propagandistici che hanno impedito un serio approfondimento dei profili toccati dalla legge di revisione costituzionale.
Dietro l’alibi dell’alto contenuto tecnico-giuridico della riforma e della conseguente difficile comprensione per i non addetti ai lavori, si è preferita la semplificazione che ha condotto, da un lato, a paventare conseguenze che non sono in alcun modo scritte nelle norme (assoggettamento della magistratura al governo); dall’altro, ad attribuirle effetti che difficilmente potrebbe sortire (ad es. maggiore efficienza del sistema processuale penale)».
Professore, partiamo dalla separazione delle carriere, cosa cambia?
La domanda è se il giudice, per svolgere al meglio la propria funzione in posizione di imparzialità e terzietà, come prescrive l’articolo 111 della Costituzione, può stare nella stessa “casa” insieme al pubblico ministero o è preferibile che sia collocato in una posizione di completa autonomia ed estraneità rispetto alle parti e, in particolare, rispetto alla parte che promuove l’accusa.
È stato detto da Franco Cordero (uno dei più autorevoli studiosi del processo penale) che l’appartenenza di giudice e pubblico ministero allo stesso “corpo” appariva congeniale al processo inquisitorio, quello abolito dall’attuale codice di procedura penale. In quel contesto, certamente non ispirato al principio di parità tra le parti, il pubblico ministero poteva addirittura formare, senza la difesa ed in segreto, le prove sulle quali poi l’avversario (l’imputato) sarebbe stato giudicato. Oggi il giudizio di responsabilità si deve basare solo sulle prove che vengono raccolte davanti al giudice, in contraddittorio tra le parti ed in pubblico. Nel vecchio sistema poteva avere un senso una “cultura della giurisdizione” condivisa tra giudice e pubblico ministero, il quale faceva sostanzialmente il giudice e così veniva anche chiamato nel linguaggio comune (poteva perfino incarcerare l’imputato, la sua controparte). La scelta accusatoria, effettuata nel 1988 perché maggiormente aderente alla Costituzione repubblicana e ribadita con la riforma dell’articolo 111 Cost., vuole che il giudice sia distaccato dalle parti, anche da quella pubblica. E il distacco non è completo fino a quando sulla carriera del giudice può incidere il collega del pubblico ministero all’interno di un unico organo di autogestione delle carriere (si parla di avanzamenti, trasferimenti, giustizia disciplinare). Da qui l’esigenza di rimuovere quei legami che impediscono alla figura centrale del processo, il giudice, di essere (ma anche di apparire) completamente libera da qualsiasi possibile condizionamento.
Separazione delle carriere, c’è chi sostiene porterebbe all’assoggettamento al Governo della magistratura requirente…
Il testo della legge sottoposta a referendum è chiaro: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente” (art. 3). Non c’è spazio per la sottomissione del pubblico ministero all’esecutivo vista l’espressa previsione della sua indipendenza ed autonomia. Un risultato del genere dovrebbe essere perseguito tramite un’ulteriore legge di revisione costituzionale. Non è quindi un tema attuale. Ulteriori obiezioni alla riforma vanno nella direzione opposta (e contraddittoria rispetto alla prima) della creazione di un corpo di accusatori potentissimi e pericolosi per le libertà dei cittadini. Come questo possa avvenire senza alcuna modifica al codice di procedura penale (che viene lasciato intatto) è difficile da comprendere.
Altra questione riguarda il Csm, pure questo un aspetto molto discusso…
La selezione dei componenti dei due Csm mediante sorteggio è una soluzione nuova, ancora non sperimentata in altri organi amministrativi ma è comunque prevista dalla Costituzione per la composizione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica. L’attuale sistema elettorale dei membri del Csm proviene da quattro riforme che però non sembrano avere intaccato le degenerazioni del sistema delle correnti, situazione che da molto tempo è stata reiteratamente denunciata dai vari Presidenti della Repubblica succedutisi negli anni e da molti magistrati. In ogni caso, la componente togata all’interno dei due Csm è matematicamente prevalente (due terzi) e ciò rappresenta una garanzia contro le possibili ingerenze del potere politico, i cui rappresentanti nei due Consigli vengono sorteggiati (per un terzo) nell’ambito di un elenco composto da professori e avvocati scelti dal Parlamento in seduta comune.
Cosa ne pensa dell’Alta Corte, nuovo organo che verrebbe istituito?
L’Alta Corte è l’organo di nuova istituzione che riunisce su di sé la funzione di giudice disciplinare in relazione agli illeciti di tutti i magistrati, sia requirenti che giudicanti. Anche per tale istituzione è garantita una composizione nella quale prevalgono i rappresentanti della magistratura (9 su 15 membri). Ad essi si affiancano tre giudici nominati dal Presidente della Repubblica e tre sorteggiati nell’ambito di un elenco formato dal Parlamento in seduta comune. Le critiche relative alla composizione ed al funzionamento dei due Consigli Superiori (giudicante e requirente) e dell’Alta Corte disciplinare si sono appuntate in gran parte sulle previsioni della riforma che affidano la disciplina di tali materie alle leggi ordinarie, ossia ad atti normativi che verranno adottati dalla maggioranza parlamentare e governativa. Vi sarebbe dunque il rischio di interventi attuativi che possano introdurre soluzioni contrastanti con il principio dell’indipendenza della magistratura.
Al di là del fatto che talvolta si tratta di norme attuative di dettaglio che sarebbe stato inappropriato inserire in costituzione (ad es. le regole per il sorteggio), si deve considerare che leggi ordinarie pregiudizievoli per l’autonomia della magistratura rimangono comunque soggette al controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale, custode della legalità costituzionale, che, pertanto, potrà, se del caso, annullarle. Peraltro, le stesse disposizioni della legge oggetto del referendum che si rivelassero gravemente lesive di valori fondamentali della nostra Carta, come appunto l’indipendenza della magistratura, sarebbero comunque soggette al giudizio della Consulta.
L’auspicio è che, contrariamente a quanto sembra si stia verificando, la consultazione referendaria venga affrontata per le fondamentali questioni che propone e non come occasione per esprimere il consenso o il dissenso rispetto al governo o alla maggioranza di turno. La consultazione popolare riguardante il funzionamento del sistema giudiziario, i suoi riflessi sul processo penale e, quindi, sulla vita dei cittadini, richiede una scelta consapevole, in un senso o nell’altro.
(Redazione Cm)
Referendum, candidati sindaci divisi: due per il sì e due per il no. Il quinto non risponde
Sono troppe le cose non scritte in questa ipotesi di riforma per poterla votare...
Io voto noooooo
Noooo
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