Legge di stabilità:
incentivi per il rientro dei cervelli
e bonus di 80 euro alle forze dell’ordine

I Consulenti del Lavoro della provincia di Macerata analizzano il testo entrato in vigore il 1° gennaio. Tra le novità la riduzione degli incentivi alle assunzioni, la tassazione agevolata sui premi di produttività e il raddoppio del congedo di paternità

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consulenti del lavoro

Il Consiglio dell’Ordine e i Revisori Contabili dell’Ordine

I Consulenti del lavoro della provincia di Macerata danno la loro lettura della Legge di stabilità 

Siamo ormai abituati a sentir parlare, nelle ultime settimane dell’anno, di una serie di provvedimenti destinati ad apportare modifiche o introdurre novità in ambito fiscale, previdenziale, del lavoro, raccolti in un’unica e corposa legge, in passato la cosiddetta “finanziaria”, oggi “legge di stabilità”.
La legge di Stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale al n.302 del 30 dicembre 2015 (Suppl. ord. n. 70) e, fra le disposizioni che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016, oggi segnaliamo alcune novità, e diverse conferme, riguardanti la materia del lavoro.

INCENTIVI E ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Al fine di proseguire la politica di promozione di forme di occupazione stabile, il Legislatore ha confermato anche per l’anno 2016 l’applicazione dell’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato introdotto con la legge n. 190/2014, limitandone però, rispetto all’anno precedente, la portata.
L’esonero contributivo si applica ai contratti stipulati fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2016, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, e riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua (le assunzioni avvenute nell’anno 2015 beneficiavano di uno “sconto” del 100% dei contributi, fino a 8mila 40 euro, e per tre anni).

TASSAZIONE AGEVOLATA PREMI DI PRODUTTIVITA’

Foto d'archivio

Foto d’archivio

Reintrodotto dalla legge di Stabilità 2016 il regime agevolato sui premi di produttività, con molte analogie rispetto alla disciplina del 2014, ma anche alcune importanti novità che rendono più vantaggiosa l’erogazione dei premi.
Accanto all’ordinaria imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% applicabile sulle retribuzioni erogate, il legislatore ha previsto la possibilità di godere della completa detassazione qualora il lavoratore sceglierà, in luogo della retribuzione, che l’erogazione avvenga mediante somme sostitutive della stessa.
I soggetti beneficiari saranno i titolari di redditi inferiori a 50.000 euro annui e il limite di importo del premio di produttività che può godere della tassazione sostitutiva è pari a 2mila euro lordi, che può salire a 2mila 500 euro nelle imprese che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, in base a criteri che saranno fissati da apposito decreto ministeriale previsto entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità, quindi entro il primo marzo 2016.
Ricordando che il premio di produttività è una parte della retribuzione legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, sarà appunto necessario attendere un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ne stabilirà i criteri i criteri di misurazione nonché le modalità attuative della nuova disposizione, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro.
Fra le novità di maggior rilievo, nella determinazione del premio di produttività si calcola anche il periodo obbligatorio di congedo di maternità. L’imposta al 10% si applica anche alle forme di partecipazione agli utili dell’impresa.

CONGEDO PATERNITA’
Si raddoppia a due giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da utilizzare nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio, anche non consecutivamente. Viene anche prorogata per il 2016 la norma inserita nella manovra 2015 relativa ai due giorni di congedo facoltativo, in alternativa alla madre. In tutti i casi, la contribuzione figurativa, al 100%, è a carico dell’Inps.

ricercatori

Foto d’archivio


DETASSAZIONE RIENTRO CERVELLI

I lavoratori che erano andati all’estero e sono tornati a trasferirsi in Italia entro il 31 dicembre 2015 hanno un beneficio fiscale per il biennio 2016-2017: si tratta della detassazione fra il 70 e l’80% prevista dalla legge 238/2010. In base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità, questi lavoratori possono in alternativa applicare un’altra agevolazione per il rientro dei cervelli, il regime agevolato previsto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 (imponibile al 70%).

DEDUZIONE IRAP PER LAVORO STAGIONALE
Il comma 73 della manovra estende la deduzione IRAP al lavoro stagionale: deduzione al 70% si applica a ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

GESTIONE SEPARATA INPS
L’aliquota di contribuzione alla Gestione separata Inps per l’anno 2016 resta al 27% per autonomi titolari di partita IVA, mentre per collaboratori e altri autonomi obbligati alla gestione separata sale al 31%.

PART-TIME PER LA PENSIONE
La Legge di Stabilità ha introdotto nel settore privato, una particolare disciplina di carattere transitorio, concernente l’ipotesi di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato. In particolare viene consentito che il datore di lavoro ed il dipendente in possesso di specifici requisiti anagrafici e contributivi, concordino la trasformazione del rapporto, con il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest’ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.
La possibilità è riservata a chi matura il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2018 (e si trova quindi a un massimo di tre anni dalla pensione) e consente di passare ad un contratto di lavoro part-time fra il 40 e il 60%. Le condizioni favorevoli per il dipendente saranno l’accredito della contribuzione ai fini pensionistici piena e di percepire, oltre allo stipendio part-time, una somma a carico del datore di lavoro pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest’ultimo.

I controlli sull'Adriatica

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BONUS 80 EURO ALLE FORZE DELL’ORDINE
Per il 2016 c’è un bonus di 80 euro al mese, 960 euro in totale, per tutti gli esponenti delle forze dell’ordine. Il provvedimento è inserito nel pacchetto sicurezza e cultura inserito dopo gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.consulentidellavoromacerata.it

 

(ARTICOLO PROMOREDAZIONALE)

A cura del Centro Studi Consulenti del Lavoro della Provincia di Macerata

Consulenti del lavoro macerata



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