I Consulenti del Lavoro danno particolare attenzione nel Jobs Act: l’entrata in vigore del decreto legislativo 81/15, emanato nell’ambito della riforma prevista dal Jobs Act, si ampliano sia le competenze delle Commissioni di certificazione, sia gli interventi dei Consulenti del Lavoro ai quali è stato affidato il ruolo di terzietà. Tra le sedi previste per la conciliazione ruolo importante hanno le commissioni istituite nei Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro
La nuova norma prevede la possibilità di siglare il patto di demansionamento, cioè un accordo individuale per modificare mansioni, categoria, livello e relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Tale accordo deve, però, essere stipulato nelle Commissioni di certificazione.
Altra novità riguarda il part-time: infatti se il contratto collettivo non disciplina le clausole elastiche (modifica da parte del datore dell’orario stabilito nell’accordo individuale part-time), queste possono essere pattuite per iscritto nelle Commissioni di certificazione.
Con l’abrogazione del contratto a progetto, a partire dal 1° gennaio 2016, si applicherà la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro personali e continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le parti possono richiedere alle Commissioni di certificare la genuinità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, cioè l’assenza di questi requisiti che invaliderebbero l’autonomia del rapporto di lavoro, in particolare la mancata ingerenza sui tempi e sul luogo di lavoro da parte del committente, oltre al carattere non personale e non continuativo delle prestazioni “etero-organizzazione”.
In tutti i casi sopra trattati il lavoratore potrà farsi assistere nell’intero procedimento da un Consulente del Lavoro. Sempre a partire dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che stabilizzino soggetti già parti di contratti di co.co.co, anche a progetto e di soggetti titolari di partita Iva con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali. Gli accordi si potranno siglare solo con atto di conciliazione o di certificazione. Per concludere vogliamo ritornare sull’argomento dei controlli a distanza dei lavoratori che avevamo già trattato (leggi) per puntualizzare l’aspetto delle Garanzie. La possibilità di controllo dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro, esclusivamente derivata dall’esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, comporta la possibilità della acquisizione di informazioni sull’attività stessa da parte del datore di lavoro. Informazioni che possono anche essere suscettibili di valutazioni anche di natura disciplinare. Ai sensi del terzo e ultimo comma del nuovo art.4 dello Statuto dei lavoratori, le informazioni raccolte in conseguenza dell’installazione legittima di un impianto o della dotazione di strumenti concessa dalla legge, possono essere utilizzate per qualsiasi fine connesso al rapporto di lavoro (in primis dunque per i rilievi di natura disciplinare).
Ricordiamo che l’utilizzabilità delle informazioni è però subordinata alla circostanza che al lavoratore sia data adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e delle effettuazione dei controlli “nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n.196/2003” (c.d. “Codice della privacy”).
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.consulentidellavoromacerata.it oppure scrivere a comm.cca@consulentidellavoromacerata.it
Leggi anche “Quando nasce un bambino, congedo a ore per mamma e papà” e “Jobs Act, si possono spiare i dipendenti da pc, smartphone e tablet aziendali”
(ARTICOLO PROMOREDAZIONALE)
A cura del Centro Studi Consulenti del Lavoro della Provincia di Macerata
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Da quel che mi ricordo, i consulenti del lavoro sono per le aziende quello che i sindacalisti sono per gli operai ecc.
Da quel che mi ricordo, i consulenti del lavoro nei tentativi di conciliazioni rappresentano le aziende, mentre i sindacalisti rappresentano gli operai ecc.