«Il consigliere comunale Gianluca Crocetti può continuare a ricoprire pienamente e legittimamente il proprio ruolo istituzionale, poiché non sussistono, allo stato, i presupposti di legge che determinano la sospensione o la decadenza dalla carica».
A dirlo è l’avvocato del consigliere comunale condannato in via definitiva per evasione fiscale. La sentenza della Cassazione è dello scorso anno, ma con un’interrogazione il Pd è tornato sull’argomento per chiedere al sindaco perché, per effetto della pena imposta a Crocetti (1 anno e 7 mesi con pena sospesa) e la confisca di beni, non si sia proceduto anche all’interdizione dai pubblici uffici.
Crocetti, attraverso il suo legale Giorgia Di Pasquale continua a ribadire la sua legittimità a ricoprire il ruolo di consigliere: «È necessario ribadire un principio elementare dell’ordinamento: le cariche elettive non decadono per iniziativa politica, né per effetto di interrogazioni reiterate – sottolinea l’avvocata – la sospensione e la decadenza degli amministratori locali sono disciplinate in modo tassativo dalla cosiddetta “Legge Severino”, norma che individua con precisione le fattispecie rilevanti, le condizioni applicative e le modalità procedurali. Nel caso del mio assistito, per tipologia di reato, entità della pena e meccanismo normativo previsto dalla legge, non si determina l’automatica cessazione dalla carica e quindi nessuno degli effetti che taluni vorrebbero far credere. La reiterazione della vicenda sta però assumendo contorni che travalicano il legittimo confronto politico e si avvicinano a una forma di delegittimazione personale e istituzionale. Pertanto, verranno tempestivamente avviate tutte le azioni legali consentite dall’ordinamento, in sede civile e penale, a tutela del mio assistito».
Condanna definitiva a Crocetti per evasione, il Pd: «Perché è ancora in Consiglio?»
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Oh s’è pure risentito
A differenza dei parlamentari, per i quali serve una condanna definitiva, per i sindaci, consiglieri e assessori locali la sospensione dalla carica scatta in modo più rapido:
Sentenza non definitiva: La sospensione avviene di diritto anche in presenza di una condanna non definitiva (quindi anche solo in primo grado) per i reati indicati dalla legge (mafia, terrorismo, reati contro la pubblica amministrazione).
Misure cautelari: La sospensione scatta anche se l’amministratore è sottoposto a misure cautelari coercitive (come gli arresti domiciliari o la custodia in carcere).
Durata: La sospensione ha una durata massima di 18 mesi. Se entro questo termine non interviene una sentenza definitiva, l’amministratore può tornare in carica (salvo nuove misure).
Così pare che sia.