Diego Camillozzi
di Monia Orazi
Respinto il ricorso dell’associazione “La Terra Trema Noi No” davanti al Consiglio di Stato, contro le modifiche al contributo di autonoma sistemazione delle ordinanze 614 e 670. «Siamo una onlus e ci hanno pure condannati a risarcire le spese processuali».
Il ricorso è stato avviato per il problema sollevato dall’ordinanza di protezione civile 614 del 2019 che prevedeva un contributo forfettario per acquistare una nuova casa e l’ordinanza 670 del 2020, che ha tolto il Cas a tutti coloro che sono proprietari di un immobile nel Comune di residenza, in uno limitrofo, o in un altro nel quale si sono trasferiti.
Continua a percepire il Cas chi ha acquistato casa dopo l’emissione dell’ordinanza stessa, creando situazioni diverse tra terremotati, oggetto di ricorso da parte dell’associazione. L’associazione è stata condannata anche a pagare le spese processuali agli enti citati in giudizio, tra cui la protezione civile nazionale per 5.200 euro. Si è tenuta giovedì 16 maggio scorso, l’udienza con cui l’associazione ha richiesto, assistita degli avvocati Jacopo Severo Bartolomei e Federico Valori di rivedere la precedente sentenza del Tar del Lazio, emessa nel 2021, che aveva già bocciato il ricorso, che è stato ritenuto infondato dai giudici del Consiglio di Stato.
«La situazione di bisogno (per cui viene erogato il Cas, ndr) – hanno scritto i giudici nella sentenza depositata ieri – viene meno però per il solo fatto che il soggetto abbia reperito una nuova stabile dimora, a prescindere dal fatto che egli lo abbia potuto fare a proprie spese, ovvero a spese dell’amministrazione, affermando quindi che l’ordinanza 614 non ha contenuto peggiorativo rispetto all’ordinanza del 2016».
«Va respinto – scrivono i giudici – anche il quarto motivo di appello centrato sulla presunta irragionevolezza dell’esclusione del Cas, per coloro i quali avessero trasferito la residenza al di fuori delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. Ci si trova di fronte ad una determinazione per forza di cose discrezionale, dato che nessun aiuto può essere attribuito senza un qualche limite».
Si puntualizza poi che «pur trattandosi di un ricorso proposto da un’associazione senza fini di lucro per un interesse sociale, la condanna alle spese per il caso di soccombenza deve ritenersi legittima, in base al principio affermato per gli analoghi ricorsi in materia ambientale».
Esprime amarezza Diego Camillozzi presidente dell’associazione: «Dopo due anni e mezzo di attesa per l’udienza, hanno impiegato solo due giorni lavorativi per esprimere la sentenza. Purtroppo non solo l’esito della causa è andato male, ma ci hanno addirittura condannato alle spese processuali. Hanno avuto il coraggio di chiederle ad una associazione no profit, che da anni si è sempre battuta per i diritti dei terremotati. Non siamo mai scesi a compromessi e non abbiamo mai chiesto nulla a nessuno, ma stavolta avremo bisogno dell’aiuto di tutti, per far fronte a quanto ci hanno chiesto».
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