Milco Coacci
di Luca Patrassi
L’Ast ritira un suo provvedimento, fa cessare la materia del contendere tra le parti e viene condannata dal giudice del Tribunale di Macerata al pagamento delle spese legali sostenute dalla ricorrente e quantificate in 2.232 euro. Non è in discussione la somma, la lettura della determina appena pubblicata all’albo pretorio e firmata dal direttore amministrativo, facente funzioni di direttore generale, Milco Coacci, permette di capire però come (non) vanno le cose nella burocrazia sanitaria pubblica. La firma della determina finale è di Coacci, ma la questione è evidentemente antecedente alla sua nomina a dg facente funzioni. La prima stranezza, comunque secondaria rispetto alla sostanza della questione, che balza all’occhio: nella determina finale non si indica il nome della persona che ha contestato un provvedimento della Ast e questo – si scrive nell’atto – in ossequio alla legge che tutela la riservatezza dei dati personali. Bene, peccato però che nella stessa pagina si fa riferimento a un’altra determina Ast in cui il nome e il cognome sono indicati, come pure il reparto di provenienza della dottoressa in questione. Forse in queste ultime settimane la privacy si è fatta più stringente.
Il nodo del contendere: una dottoressa chiede un periodo di aspettativa di cinque mesi ma l’azienda glielo nega dicendo che quel reparto è già in carenza di organico e copre i turni con il ricorso ai medici a gettone. La dottoressa contesta, si affida a un avvocato e fa appunto ricorso al giudice del lavoro. Il colpo di scena: non è il giudice a dire che la dottoressa ha ragione ma la stessa Ast che fa marcia indietro e accorda l’aspettativa. Ecco cosa scrive l’Ast nella motivazione dell’atto: «Nelle more della trattazione del ricorso, in data 14 settembre 2023, il Giudice del Lavoro, ritenendo l’istanza cautelare assistita dal fumus di fondatezza, nonché ravvisata l’esistenza del periculum in mora, disponeva che l’Ast concedesse alla ricorrente l’aspettativa richiesta fissando per la comparizione della parti. Con determina adottata su proposta dell’Uoc Gestione Risorse Umane, veniva data esecuzione al predetto provvedimento del Giudice. L’Ast valutava l’inopportunità della costituzione in giudizio, stante il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui le diposizioni contrattuali in materia non sembrano concedere alcuna discrezionalità al datore di lavoro, neppure in presenza di criticità dovute alla carenza di personale». Se vi siete fatti la domanda (“perchè si nega l’aspettativa, e si pagano poi le spese legali,se le disposizioni contrattuali non concedono alcuna discrezionalità al datore di lavoro?), siete anche in grado di darvi la risposta.
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Bravo Milco, la classe (come la capacità professionale) non è acqua…. ed è solo per pochi!!!
Storia davvero penosa. Burocrazia imperante