Una seduta del consiglio comunale di Civitanova
di Marco Pagliariccio
Basta rimpalli e traccheggiamenti, l’amministrazione porti la variante in consiglio comunale. Il Tar ha ordinato al comune di Civitanova di portare in consiglio per l’adozione entro 180 giorni la variante urbanistica presentata ormai nel lontano 2011 dalla Agriforest Marche e riguardante la modifica della destinazione d’uso (da agricola ad area produttiva) di un terreno di oltre 4 ettari lungo la provinciale 485, al confine col territorio di Montecosaro.
La vicenda si origina nel 2012, quando la giunta allora presieduta dal sindaco Massimo Mobili approva una delibera con la quale dà il via all’iter per tale variante.
Siamo a febbraio, un paio di mesi dalle elezioni comunali, e queste portano a un ribaltone: via l’amministrazione a trazione centrodestra, in sella sale Tommaso Corvatta alla guida di una coalizione di centrosinistra. La nuova giunta non ne vuol sapere di portare avanti la variante, la Agriforest sollecita più volte il Comune, finché il sindaco, il 7 marzo 2017, non comunica all’impresa che, come si legge nella sentenza del Tar, «non era intenzione dell’amministrazione riprendere l’iter di approvazione poiché la variante risultava essere in contrasto con le proprie linee programmatiche».
Agriforest, a questo punto, impugna la comunicazione ricevuta dal sindaco, chiedendo un risarcimento danni di 85mila euro o di almeno 35mila per i danni derivati dal ritardo, nel caso in cui l’iter riprenda. Nel frattempo, però, si esaurisce anche la giunta Corvatta e torna alla guida della città il centrodestra, stavolta con Fabrizio Ciarapica come primo cittadino. La giunta Ciarapica mostra apertura nei confronti della variante approvando, il 26 novembre 2020, una nuova delibera in cui mette nero su bianco il suo favore alla ripresa dell’iter. Che però si ferma lì, perché la variante in consiglio comunale non è mai arrivata. Ora però l’amministrazione dovrà portarcela obbligatoriamente e dovrà farlo nel giro di sei mesi.
Obbligo di portare la variante in consiglio comunale non significa però obbligo di approvarla e questo lo chiarisce il Tar, che da un lato rimarca «l’illegittimità dell’azione amministrativa», ma dall’altro precisa che rimane «impregiudicata ogni valutazione che l’amministrazione riterrà di effettuare col provvedimento conclusivo del procedimento», in quanto è il consiglio comunale ad essere sovrano in materia di approvazione di varianti urbanistiche.
Rigettata, per ora, qualsiasi richiesta di risarcimento danni, che «potrà eventualmente essere rivalutata dopo l’adozione del provvedimento conclusivo poiché il suo contenuto (favorevole o sfavorevole alla ricorrente) influirà certamente sul relativo giudizio».
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