Bar nell’area ex Park Hotel,
respinto il ricorso al Tar

VISSO - Il titolare di un'attività di bar, pasticceria e gelateria contro il Comune e la Regione perché non è stato concesso un posto nel futuro centro polifunzionale. Il giudizio favorevole all'ente, ad annunciarlo il sindaco Pazzaglini: «A quanto pare anche questa volta avevamo ragione»

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Area ex Park Hotel

 

di Monia Orazi

Il tribunale amministrativo regionale di Ancona ha respinto il ricorso di un privato, titolare di un’attività di bar, pasticceria e gelateria, contro il Comune di Visso e la Regione, perché non è stato concesso un posto nel futuro centro polifunzionale, che sorgerà nella zona dell’ex Park Hotel. A darne notizia il sindaco senatore Giuliano Pazzaglini: «Area Park Hotel, ricorso respinto, a quanto pare anche questa volta avevamo ragione. Mi dispiace per la famiglia Flammini ovviamente, ma non riesco a non provare soddisfazione per non aver arrecato un danno ingiusto a nessuno».

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Il sindaco Giuliano Pazzaglini

I ricorrenti, dopo aver delocalizzato l’attività di bar e gelateria, in una struttura regalata dalla solidarietà di un imprenditore privato, avevano contestato la mancata concessione di uno spazio per un’attività di pasticceria nel sito dell’ex Park Hotel, dove sorgerà la nuova struttura polifunzionale, finanziata con i fondi dell’emergenza post sisma, dalla Protezione civile nazionale. Da qui la spinta a ricorrere al Tar. Per il Comune di Visso non è legittimo concedere un nuovo spazio all’attività, perchè i contributi post sisma servono al ripristino di attività esistenti, non al loro sviluppo. Prima del sisma, il laboratorio era in altri locali, diversi rispetto all’attività di vendita, che secondo i ricorrenti era anch’esso luogo di somministrazione di alimenti e bevande. Per i giudici amministrativi invece si tratta «di un’unica attività di produzione e vendita, anche se in locali distinti – scrivono con la produzione di dolci che avveniva altrove – perchè non trovava spazio fisico», nei locali del bar, gelateria e pasticceria. Nelle motivazioni della sentenza, pubblicate ieri, dopo che l’udienza si è tenuta il 20 febbraio scorso, si legge che sono «due fasi della stessa attività» ed inoltre che i ricorrenti avrebbero potuto «ottenere il beneficio finalizzato a delocalizzare solo l’esistente, ovvero laboratorio e punto vendita». I giudici osservano anche che i titolari possono ampliare la propria attività in altri locali del territorio comunale, ma senza utilizzare i fondi della delocalizzazione post terremoto, altrimenti si violerebbe la par condicio rispetto agli altri operatori.



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