I Consulenti del lavoro di Macerata proseguono nell’analisi del Jobs Act e delle novità più rilevanti che esso introduce in materia di lavoro.
Il Jobs Act porta indietro le lancette dell’orologio di circa dodici anni, decretando il ritorno alla parasubordinazione vigente prima del decreto legislativo 276/2003, conosciuta come Riforma Biagi. Con la Riforma Biagi erano state disciplinate alcune tipologie di lavoro parasubordinato (vale a dire né autonomo né dipendente) che, dalla data di entrata in vigore del decreto riformatore, scompaiono e non possono quindi più essere attivate: le collaborazioni coordinate e continuative a progetto; le mini co.co.co., vale a dire le prestazioni occasionali di durata complessiva non superiore a 30 giorni e con compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non superiore a 5 mila euro; le collaborazioni svolte dai percettori di pensione di vecchiaia.
Qualcuno potrebbe pensare che il decreto opererebbe un ritorno al passato, quando le co.co.co non erano soggette ad alcun limite. Le cose non stanno così. Infatti, la possibilità di dar vita a collaborazioni coordinate e continuative è oggi sottoposta a nuovi, e ancor più stringenti, requisiti.
Caratteristiche dell’attività: il collaboratore non deve offrire le proprie energie lavorative come per il lavoro subordinato, ma deve svolgere in maniera autonoma, anche se in modo coordinato con il committente, un’attività finalizzata alla realizzazione di un’opera o un servizio.
Durata della prestazione lavorativa: la prestazione lavorativa potrà svolgersi a tempo determinato ma anche a tempo indeterminato e, comunque, senza il necessario rispetto di determinati standard normativi in materia di orario di lavoro.
Modalità di esecuzione: le modalità di svolgimento della prestazione non possono essere organizzate dal committente, specialmente in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, che devono dunque essere determinati autonomamente dal collaboratore, ovviamente coordinandosi con il committente. L’eliminazione del vincolo del progetto non lascia quindi, campo libero all’espandersi delle co.co.co., che devono rispondere ai suddetti indicatori pena la nuova presunzione di lavoro subordinato. L’assenza dei requisiti infatti invaliderebbe l’autonomia del collaboratore, comportando la conversione del contratto con uno da lavoro dipendente. Pertanto, possono essere ragionevolmente escluse dalla nuova disciplina quelle collaborazioni che per le loro caratteristiche risultano estranee (sotto un profilo sostanziale e non solo formale) alla organizzazione aziendale. Resta fermo che queste ultime collaborazioni autonome per essere considerate legittime devono rispettare anche i tradizionali requisiti previsti dall’art. 2094 del c.c. I Consulenti del Lavoro svolgono anche le funzioni di assistenza e consulenza alle parti nella stipula dei contratti di collaborazione e la genuinità del contratto di collaborazione può essere certificata dalla Commissione di Certificazione dei Consulenti del Lavoro.Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito.
(ARTICOLO PROMOREDAZIONALE)
A cura del Centro Studi Consulenti del Lavoro della Provincia di Macerata
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