Quando nasce un bambino
Congedo a ore per mamma e papà

LAVORO - L'Ordine dei consulenti della provincia di Macerata illustra le novità in materia di tutela della genitorialità contenute nel Jobs Act. Norme anche sulla sospensione dell'attività per donne vittime di violenza di genere e sul telelavoro

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Riccardo Russo

Riccardo Russo, presidente Consulenti del Lavoro, Consiglio provinciale di Macerata

I Consulenti del Lavoro puntano particolare attenzione nel Jobs Act e precisamente negli interventi volti a conciliare le esigenze di cura, di vita e di lavoro finalizzate ad estendere, rendere più flessibile e uniformare le cosiddette tutele della genitorialità. Tali misure saranno però valide in via sperimentale solo per i restanti mesi del 2015.

Le novità, in vigore dal 25 giugno del 2015, riguardano principalmente le norme che regolano il congedo di paternità e maternità, ovvero l’astensione obbligatoria dal lavoro al momento della nascita del figlio o dell’arrivo di un bambino in affidamento o in adozione, il congedo parentale (maternità facoltativa) e i diritti dei genitori lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata Inps, introducendo anche alcune novità sul congedo per le donne vittime di violenza di genere e sul telelavoro. Per quanto riguarda il congedo di maternità, ossia quel periodo di tempo in cui è assolutamente vietato adibire al lavoro le donne, e che generalmente va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto, la novità principale riguarda la possibilità di sospendere tale congedo – una volta per ogni figlio – in caso di ricovero ospedaliero del neonato. Sarà possibile usufruire del restante congedo dopo le dimissioni del bimbo dall’ospedale. 
L’altra importante novità è l’estensione del diritto a percepire l’indennità di maternità (direttamente dall’Inps) anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa. Fino ad ora infatti il diritto all’indennità era garantito solo in caso di cessazione attività o scadenza del contratto. 
Per quanto riguarda i congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori la possibilità di fruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. Viene pertanto superato l’attuale limite dell’accesso esclusivo a tale diritto ai soli lavoratori dipendenti. E’ stata introdotta una maggiore flessibilità nel godimento del congedo parentale, ovvero del diritto di astenersi dal lavoro per un massimo di sei mesi mantenendo una retribuzione del 30%. Si ribadisce che a tale congedo hanno dritto entrambi i genitori. L’arco temporale da considerare per poter di fruire del congedo viene esteso dai tre ai sei anni di vita del bambino (estendibile fino agli 8 anni per le famiglie meno abbienti) e sarà possibile chiedere l’astensione dal lavoro anche solo per alcune ore nell’arco di una giornata in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero, con preavviso di 2 giorni. E’ inoltre prevista un’estensione dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale facoltativo non retribuito dagli attuali 8 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoghe previsione introdotte per i casi di adozione o di affidamento, prevedendo estensioni di tutele già previsto per i genitori naturali. Di grande rilievo è l’estensione dell’istituto dell’automaticità delle prestazioni, ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento da parte dei datori di committenti, dei contributi all’Inps, anche ai lavoratori e alle lavoratrici scritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme obbligatorie. Infine nel decreto ci sono due disposizioni innovative in materia di telelavoro: si concede ai datori di lavoro che facciano ricorso al telelavoro, al fine di per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla base di accordi sindacali collettivi, la possibilità di escludere i lavoratori in questione dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dai contratti collettivi per l’applicazione di particolari norme e istituti. Donne vittime di violenza: si introducono nuovi congedi ( per un massimo di tre mesi) per le dipendenti pubbliche e private inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati relativi alla violenza di genere (con la sola esclusione del lavoro domestico) .
Le disposizioni in materia di conciliazione tra vita professionale e privata sono state diverse, tuttavia è bene ricordare che gran parte delle novità introdotte sono applicabili in via sperimentale per l’anno 2015 e quindi finanziate solo fino al prossimo dicembre.

Leggi anche “Jobs act, si possono “spiare” i dipendenti da pc, smartphone e tablet aziendali”.

A cura del Centro Studi Consulenti del Lavoro della provincia di Macerata, per maggiori informazioni visita il sito.  (ARTICOLO PROMOREDAZIONALE)

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