Multa annullata ad un 60enne,
il Comune fa ricorso contro la sentenza

SAN SEVERINO - Il giudice di pace di Camerino aveva dato ragione all'automobilista, l'ente ha deciso di impugnare. La questione riguarda l'omologazione dell'autovelox

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autoveloxdi Monia Orazi

Il comune di San Severino non accetta la sentenza che ha annullato una multa per eccesso di velocità e si prepara alla battaglia legale. Dopo la pronuncia del giudice di pace di Camerino che ha dato ragione a un automobilista multato dalla polizia locale, l’amministrazione settempedana ha deciso di impugnare la decisione davanti al tribunale di Macerata. La vicenda riguarda la sentenza dello scorso 29 dicembre del giudice di pace di Camerino, Fabiana Carletta, che ha accolto il ricorso di un sessantenne pugliese residente a Macerata, contro il verbale di contestazione da 237 euro (ridotti a 168 con pagamento entro cinque giorni) elevato per eccesso di velocità. L’infrazione contestata era avvenuta il 22 giugno scorso lungo la Settempedana, quando l’autovelox fisso aveva rilevato una velocità di 91 chilometri orari, 21 chilometri oltre il limite di 70 fissato per quel tratto. Oltre alla sanzione pecuniaria, erano stati decurtati tre punti dalla patente. La multa era stata notificata nell’agosto successivo.

La rilevazione era stata effettuata mediante l’apparecchio «Enves Evo Mvd 1605», dispositivo al centro di un acceso dibattito giuridico a livello nazionale. Il giudice ha dichiarato nullo il verbale e condannato il Comune al pagamento delle spese processuali, una decisione che l’amministrazione comunale contesta con fermezza.

«Non si ritengono condivisibili le motivazioni riportate nella sentenza», si legge nella determinazione firmata dal responsabile dell’area amministrativa, Martina Galassi, che ha formalizzato l’affidamento dell’incarico legale.

Per difendere le ragioni dell’ente è stato incaricato l’avvocato Fabio Piccioni del foro di Firenze, professionista che aveva già dato la propria disponibilità lo scorso novembre con un preventivo di spesa. Il compenso per l’intero procedimento di appello è stato quantificato in 1.961 euro.

L’incarico è stato conferito con affidamento diretto.

Sulla questione del dispositivo in tutta Italia ci sono ricorsi. Pur essendo approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non avrebbe l’omologazione ministeriale per la validità delle prove sanzionatorie.

Nel caso settempedano, l’automobilista era stato difeso dall’avvocato Ivan Gori, che aveva eccepito proprio l’illegittimità del rilevamento perché effettuato con un dispositivo approvato ma non omologato. Il giudice Carletta, accogliendo le tesi della difesa, ha ribadito il principio secondo cui «l’omologazione del dispositivo di rilevazione della velocità costituisce requisito necessario ed imprescindibile ai fini della legittimità dell’accertamento». Ora la parola passa al tribunale di Macerata, chiamato a pronunciarsi sull’appello dell’amministrazione comunale contro la sentenza di primo grado. Una decisione che potrebbe valere come precedente per altri enti locali che si trovano ad affrontare lo stesso problema.

Autovelox non omologato, il giudice annulla la sanzione



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