Villa Paolini demolita
di Laura Boccanera
Villa Paolini, il Tar sospende il permesso a costruire dopo il ricorso presentato dall’avvocato Cinzia Mennoia. E’ uscita questa mattina l’ordinanza del tribunale amministrativo regionale che accoglie il ricorso presentato da Cinzia Mennoia e Giampiero Verdini relativo all’immobile di Civitanova.
I giudici hanno sospeso in via cautelare il permesso a costruire rilasciato dal Comune alla società Larry srl per un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’ex villa Paolini, dove da progetto i nuovi proprietari dell’immobile hanno pianificato la realizzazione di due palazzine.
Il progetto nel rendering
L’ordinanza, emessa il 17 aprile dalla sezione seconda del Tar, riguarda due ricorsi distinti ma collegati presentati dai ricorrenti, entrambi proprietari di appartamenti nelle immediate vicinanze del cantiere. Nel ricorso si contesta il progetto sotto diversi profili: il piano interrato non risulterebbe completamente interrato, se non attraverso terrapieni artificiali, con conseguenze su superficie utile lorda e altezza, la presunta violazione delle distanze minime dal ciglio stradale e la mancata conformità ai parametri urbanistici della zona. Tra i motivi del ricorso anche la redazione del progetto edilizio, inizialmente elaborato da un geometra e solo successivamente sottoscritto da un ingegnere, e il mancato rispetto delle altezze massime.
Il Tar, ritenendo la questione «delicata» ha deciso di riunire i due ricorsi nella fase cautelare e ha disposto una verificazione tecnica affidata al responsabile dello sportello unico edilizia del comune di Ascoli. Il verificatore dovrà accertare, tra le altre cose, la corretta qualificazione del piano interrato, la conformità alle distanze dal ciglio stradale e il rapporto dell’edificio con le vedute degli appartamenti dei ricorrenti e con l’altezza degli edifici circostanti.
Nel frattempo, i giudici hanno accolto le richieste di sospensione presentate dai ricorrenti e disposto il blocco temporaneo dei lavori fino alla camera di consiglio fissata per il prossimo 10 luglio, data in cui sarà valutato l’esito della verificazione. A Villa Paolini intanto, prima dell’ordinanza del Tar, sono stati abbattuti i pini ed è stata demolita la vecchia abitazione.
Esposti al Tar per le palazzine di viale Vittorio Veneto. Tagliati i pini di villa Paolini
Terrazzamenti artificiali per tirar fuori il pianoterra come un coniglio dal cilindro. Sopra al Lidl il tar farà gli straordinari.
Evvai
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Finalmente una bella notizia. Complimenti alla collega Mennoia. Ora aspettiamo i risultati della relazione tecnica.
Pubblicato il 23/04/2025
N. 00289/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2025 REG.RIC.
N. 00181/2025 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2025, proposto da
Cinzia Sabina Mennoia, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitanova Marche, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Maria Stramigioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dirigente Pro-Tempore del VI Settore – Servizio Edilizia Privata e S.U.E. del Comune di Civitanova Marche, non costituito in giudizio;
nei confronti
Larry S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Calzolaio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2025, proposto da
Dott. Giampietro Verdini, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitanova Marche, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Maria Stramigioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dirigente Pro Tempore del VI Settore – Servizio Edilizia Privata e S.U.E. del Comune di Civitanova Marche, non costituito in giudizio;
nei confronti
Larry S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Calzolaio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensiva
quanto al ricorso n. 180 del 2025:
– del permesso di costruire n. 96/2024 per eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi dell’art.2 L.R.22/2009 di edificio di civile abitazione sito in Via Vodice n.ri 25/27, rilasciato dal Dirigente del VI Settore – Servizio Edilizia Privata e S.U.E. del Comune di Civitanova Marche alla Larry s.r.l. in data 23.12.2024
– della nota del 9.1.2025 con cui il Dirigente del Settore VI del Comune di Civitanova Marche, ha riscontrato la diffida del legale della Sig.ra Mennoia del 13.12.2024 sostenendo la infondatezza delle critiche rilevate e, quindi, la legittimità della realizzanda attività edilizia positivamente licenziata alla Larry srl comunicando, altresì, che il predetto permesso a costruire è stato rilasciato in data 23.12.2024
– e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non tra cui, in particolare, la domanda di avvio del procedimento e tutti i relativi allegati tecnici e progettuali.
quanto al ricorso n. 181 del 2025:
per l’annullamento, previa sospensiva
– del permesso di costruire n. 96/2024 per eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi dell’art.2 L.R.22/2009 di edificio di civile abitazione sito in Via Vodice n.ri 25/27, rilasciato dal Dirigente del VI Settore – Servizio Edilizia Privata e S.U.E. del Comune di Civitanova Marche alla Larry s.r.l. in data 23.12.2024
– e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non tra cui, in particolare, la domanda di avvio del procedimento e tutti i relativi allegati tecnici e progettuali.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Larry S.r.l. e del Comune di Civitanova Marche;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Espone Cinzia Sabina Mannoia, ricorrente nel ricorso 180/2025, di essere proprietaria di un appartamento in un fabbricato di civile abitazione sito a Civitanova Marche.
Espone Giampiero Verdini, ricorrente nel ricorso, 181/2025, di essere proprietario di un appartamento in un fabbricato di civile abitazione sito a Civitanova Marche.
Con i ricorsi appena citati, entrambi impugnano, unitamente agli atti presupposti, il permesso di costruire 96/2024, per eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi dell’art.2 L.R.22/2009 di edificio di civile abitazione asseritamente limitrofo, affermando, con particolare riguardo al interesse al ricorso, che il fabbricato, in corso di costruzione, interferirebbe con le loro vedute.
I due ricorsi sono entrambi articolati su quattro motivi.
Con il primo si contesta che il piano interrato non risulterebbe completamente interrato, se non attraverso terrapieni artificiali, con le relative conseguenze su altezza e superficie utile lorda, le quali sarebbero in violazione dei parametri urbanistici previsti per la zona.
Con il secondo si lamenta la violazione della distanza minima dal ciglio stradale.
Con il terzo si lamenta che il progetto sarebbe stato redatto da un geometra e solo successivamente sottoscritto da un ingegnere.
Con il quarto si afferma la violazione dell’ art. 8 punto 2 del DM 1444/68, il quale prevede, per le zone B), che “l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densita’ fondiaria di cui all’art. 7”.
I ricorrenti chiedono altresì la sospensione cautelare del permesso di costruire impugnato.
Si sono costituiti in entrambi i ricorsi il Comune di Civitanova Marche, e la ditta controinteressata, eccependo il difetto d’interesse dei ricorrenti e comunque resistendo al medesimo.
1 Si ritiene, in considerazione della connessione dei due ricorsi, della completezza del contraddittorio e della delicatezza della questione, di riunirli per la presente fase cautelare e disporre una verificazione, ai sensi dell’art. 66 del codice del processo amministrativo, in contraddittorio tra le parti in causa, finalizzata, a fornire chiarimenti sui seguenti punti:
a) Una esauriente descrizione del progetto dell’edificio oggetto dell’impugnato permesso di costruire e di quanto finora realizzato, con particolare riguardo all’impatto dell’edificio rispetto all’area circostante e alle vedute degli appartamenti dei ricorrenti;
b) La descrizione degli eventuali edifici circostanti-limitrofi di altezza pari o superiore a quello oggetto del permesso impugnato, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 22/2009, del DM 1444 del 1978, del parere Regione Marche n. 242 del 2012 e della relativa elaborazione giurisprudenziale (Cons. Stato IV 27 marzo 2023 n 3115). Gli edifici individuati dovranno essere rappresentati graficamente rispetto all’edificio in costruzione, anche a confronto dell’elaborato riportato nella tavola 9M del progetto;
b) Verificare la corretta qualificazione della parte denominata “piano interrato”, con riferimento alla normativa vigente e, in particolare, agli articoli 3.1.3.3. e 2.2.3.2 delle NTA del vigente strumento urbanistico del Comune di Civitanova Marche, con attenzione alle sistemazioni del terreno previste nel progetto.
c) Verificare il rispetto delle distanze dal ciglio stradale, anche ai sensi dell’art. 2.2.3.3 delle NTA del PRG vigente e dell’art. 61 comma 4 REC.
2 Le parti saranno avvertite della data, dell’ora e del luogo di avvio delle operazioni di verificazione con almeno cinque giorni di preavviso e potranno avvalersi di un proprio consulente di fiducia, da nominarsi (con indicazione del nominativo e dei riferimenti di contatto) con dichiarazione ricevuta dalla Segreteria del Tribunale e contestualmente trasmessa alle altre parti del giudizio, prima dell’avvio delle operazioni di verificazione.
2.1 Dell’incombente istruttorio, ai sensi dell’art. 66, c. 1, cod. proc. amm., è incaricato il Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Ascoli Piceno (con facoltà di delega ad un dipendente in possesso di adeguata competenza e con possibilità di avvalersi di tecnici della struttura per tutte le operazioni “sul campo”).
2.2 Per garantire l’ordinato svolgimento della verificazione, sono assegnati i seguenti termini:
a) 30 giorni dall’inizio delle operazioni di verificazione, per la trasmissione, ad opera del verificatore, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
b) 5 giorni, decorrenti dalla ricezione della bozza, per la trasmissione al verificatore delle eventuali osservazioni e conclusioni da parte dei consulenti di parte;
c) 10 giorni, decorrenti dalla ricezione delle osservazioni di cui sopra, per il deposito in Segreteria della relazione finale, in cui il verificatore dia conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prenda specificamente posizione su di esse.
3 Con riguardo all’istanza cautelare presentata con i due ricorsi, si ritiene, valutati gli interessi in conflitto, di accoglierla interinalmente fino alla camera di consiglio del 10 luglio 2025, nella quale verrà valutato l’andamento della verificazione
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda):
-riunisce, per la presente fase cautelare, i ricorsi r.g. 180 e 181 del 2025;
-accoglie l’istanza cautelare presentata con i ricorsi nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto, sospende interinalmente il permesso di costruire 96/2025 emesso dal comune di Civitanova Marche fino alla Camera di Consiglio del 10 luglio 2025, fissate il prosieguo;
Compensa le spese della presenta fase cautelare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Ruiu Renata Emma Ianigro
IL SEGRETARIO
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ORDINANZA COLLEGIALE sede di ANCONA, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 202500289 , Verifica appello
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…allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Larry S.r.l. e del Comune di Civitanova Marche; Relatore…
Numero ricorso: 202500181
ECLI:IT:TARMAR:2025:289OCOL
Civitanova Marche non esiste. Non può esistere se non nella mente di chi ci crede. Non può esistere in Italia, il paese forse con più leggi al mondo una cittadina dove ci sia tutta questa leggiadria nell’amministrazione.