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Rettore Unicam, respinto il ricorso
«Corradini non poteva ricandidarsi»
Leoni confermato alla guida dell’ateneo

CAMERINO - Tanto la legge Gelmini quanto lo statuto dell'università non contemplano un secondo mandato per chi ha già ricoperto il ruolo: su questo si è basata la sentenza del Tar

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Flavio Corradini, ex rettore di Unicam

di Monia Orazi

Non era candidabile al ruolo di rettore il professor Flavio Corradini. A stabilirlo il Tribunale amministrativo delle Marche, che ha respinto il suo ricorso, presentato con gli avvocati Luca Forte ed Andrea Galvani, per impugnare il decreto del direttore generale Unicam Andrea Braschi che non aveva ammesso alle elezioni la candidatura dell’ex rettore in carica tra il 2011 ed il 2017, perché la normativa prevede che chi ha ricoperto già questo ruolo, come previsto dalla legge nazionale, non è rieleggibile. A resistere in giudizio l’università di Camerino e il rettore eletto Graziano Leoni, con l’avvocato Bruno Pettinari.
A giugno il Tar Marche aveva respinto la richiesta di sospensiva, fissando la discussione dell’udienza di merito al 20 settembre, oggi è stata pubblicata la sentenza. Con un articolato decreto di 32 pagine, i giudici amministrativi smontano punto per punto i presupposti del ricorso di Corradini. E’ stata ribadita la validità della norma della legge Gelmini, secondo cui il rettore dura in carica sei anni e non è rieleggibile. Una norma recepita nella maggior parte degli statuti delle università italiane, con tre eccezioni, tra cui l’università di Macerata, come si legge nella sentenza del Tar:  «Solo tre atenei prevedono la rieleggibilità non immediata degli ex rettori. Si tratta dell’Università di Macerata, dell’Università dell’Insubria e dell’Università per stranieri di Siena. Non può quindi predicarsi una disparità di trattamento nemmeno rispetto ai docenti della vicina università di Macerata, visto che l’università non sono enti a base territoriale. Il ricorrente – scrivono i giudici – prende spunto dalla propria vicenda personale, al fine di accreditare l’idea con un professore eletto alla carica apicale in età giovane, abbia dimostrato di essere una risorsa preziosa per l’ateneo e che dunque non risponde al principio costituzionale di buon andamento la rinuncia definitiva a tale elevata professionalità».

I giudici proseguono ricordando che per i giudici della Corte costituzionale è previsto il mandato unico ed anche per i sindaci sono previsti limiti di mandato: «In particolare per i sindaci, sono previsti limiti di mandato, nonostante la riconferma da parte degli elettori sia una chiara testimonianza del riconoscimento per il modo in cui il sindaco uscente ha svolto il proprio mandato. Nessun merito particolare, poi, è rappresentato dall’età che l’interessato aveva nel momento in cui è stato eletto per la prima volta a ricoprire una determinata carica, perché altrimenti si avrebbe una discriminazione a rovescio nei confronti di soggetti che a quella stessa carica sono assurti in età più avanzata».

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Graziano Leoni eletto rettore di Unicam lo scorso giugno

L’unica possibilità per chi è stato eletto rettore, è quella di candidarsi in un altro ateneo, dove non abbia già ricoperto il ruolo. Nel ricorso di Corradini si parlava di differenza tra il termine “non rinnovabile” riferito alla carica del rettore nella legge Gelmini ed il termine “non rieleggibile”, usato nello statuto Unicam, differenza non di rilievo secondo i giudici amministrativi: «Non possono essere accolte le prospettazioni del ricorrente, che parla di difformità tra il termine di rinnovabilità e rieleggibilità che è utilizzato nello statuto di Unicam e pretende di riscrivere completamente la disposizione statutaria, facendole esprimere un precetto giuridico che in alcun modo emerge da essa. Non è dato comprendere – aggiungono i giudici – il motivo per cui il sessennio di raffreddamento dovrebbe essere uno solo e non due o tre. Nel fatto che la necessità di almeno un sessennio, il raffreddamento, escluderebbe la possibilità di ricandidarsi agli ex rettori che cessano dalla carica in prossimità del collocamento in pensione». Nella prima parte della sentenza vengono respinti i rilievi del ricorso riguardanti l’operato del decano e del direttore generale Andrea Braschi che non ha ammesso la candidatura di Corradini.
«L’ateneo ha sempre avuto come riferimento, oltreché il rispetto della normativa vigente, quanto stabilito dal proprio statuto, che prevede per la carica di rettore un mandato unico di sei anni, non rieleggibile – commenta Unicam in una nota – seguendo il dettato statutario e nel totale rispetto delle regole, il direttore generale e l’amministrazione di Unicam hanno operato in questa delicata fase dell’ateneo, attendendo con serenità e fiducia la sentenza, nella certezza dell’assoluta correttezza delle procedure seguite, certezza che si è concretizzata nel pronunciamento della sentenza. L’intera comunità universitaria rinnovano dunque i complimenti al rettore eletto Graziano Leoni che, da statuto, entrerà in carica il prossimo primo novembre».


(Clicca per ascoltare la notizia in podcast)

Graziano Leoni nuovo rettore di Unicam

Rettore Unicam, scoppia il caso Corradini: per lo statuto non è rieleggibile. Ma lui potrebbe andare al Tar

 



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