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Ferie non pagate, concorsi e incarichi:
accolti i ricorsi contro l’Ast

SANITA' - Serie di contenziosi tra personale sanitario e azienda, tra cui quello di un medico che chiedeva l'attività alle dipendenze dell'ente proseguisse fino ai 70 anni. In alcuni casi l'Ast potrà ricorrere in appello

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ast-sanita-azienda-sanitaria-archivio-sede-1-650x513di Luca Patrassi

Ferie non pagate, procedure concorsuali contestate, incarichi dirigenziali non confermati, mantenimento in servizio fino a 70 anni. La visione dell’albo pretorio dell’Ast di Macerata propone una serie di determine frutto di contenziosi sviluppatasi dal 2022 ai giorni nostri e che hanno conosciuto esiti per ora negativi, fatta salva la possibilità dell’Ast di ricorsi in Appello.

Si parte dal ricorso fatto dalla dottoressa D.V., (nell’atto sono indicate soltanto le iniziali) poco prima del Natale scorso «per ottenere in via d’urgenza e cautelare che il giudice disponesse in suo favore la riapertura del termine al fine di consentirle di provvedere alla manifestazione d’interesse a partecipare alla selezione indetta per l’affidamento dell’incarico di direttore facente funzione della Direzione medica di presidio ospedaliero unico, attribuito ad altro dirigente, oltre all’adozione di ogni provvedimento necessario alla partecipazione della ricorrente alla citata selezione». Il Tribunale ha ordinato all’Ast di riaprire il termine e di valutare anche la domanda della stessa: spese legali della dottoressa messe dal giudice a carico della Ast e quantificate in 2.200 euro.

Il ricorso presentato dal dottor R. C. mirava a chiedere l’immediata sospensione dell’efficacia del provvedimento adottato dalla Ast prevedendo invece che l’attività dirigenziale alle dipendenze dell’Azienda prosegua fino alla maturazione dei 70 anni di età. Di recente il Tribunale di Macerata ha pronunciato ordinanza con cui ha disposto che l’Azienda sanitaria mantenga il ricorrente in servizio nella attuale funzione «ricoperta in via alternativa o fino al compimento del di lui 70esimo anno di età, o – se anteriore – fino alla variazione in concreto della struttura cui è addetto». Spese legali del ricorrente fissate in 2300 euro e messe a carico della Ast.

Terzo ricorso, stavolta si tratta di una conciliazione. L’infermiere G. M. si era rivolto al giudice perchè «accertasse la responsabilità in capo all’Ast di Macerata del danno non patrimoniale patito in conseguenza di un infortunio sul lavoro e condannasse l’Azienda a risarcirgli il danno» stimato in circa diecimila euro. Conciliazione giudiziale con l’Ast che si è è impegnata a versare, pur senza riconoscimento alcuno di colpa, la somma di tremila euro. Sempre al giudice del lavoro si è rivolta S. B. «affinché lo stesso accertasse e dichiarasse l’illegittimità della revoca dell’incarico dirigenziale dalla stessa ricoperto nonché l’illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda sulla richiesta formulata dalla ricorrente volta a sottoporre al valutatore di seconda istanza o all’Organismo indipendente di valutazione la valutazione ricevuta dal proprio superiore. La ricorrente chiede che l’Ast sia condannata a corrisponderle la retribuzione spettante, dalla data di revoca e fino al 16 settembre 2025 e per il quinquennio a seguire, oltre al risarcimento del danno extrapatrimoniale». In questo caso l’Ast ha assegnato un incarico professionale all’avvocato Antonio Dimatteo del foro di Ancona indicando un compenso complessivo di 6.700 euro. Era invece stato iscritto nel 2022 il ricorso presentato da E. C., già dipendente dell’Ast, che ha chiesto al giudice di ottenere la condanna dell’ente al pagamento dell’importo di circa 28mila euro a titolo di ferie arretrate non fruite nonché al pagamento dei relativi contributi. Il giudice ha accolto il ricorso ed ora l’Ast ha deliberato il pagamento a favore dell’ex dipendente di circa 34mila euro.

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