Spese per il servizio di lavanderia,
sentenza ribaltata in Appello.
L’Ast “risparmia” 254mila euro

MACERATA - Un lungo contenzioso attivato con un decreto ingiuntivo da una società di Ferrara, l'azienda sanitaria era assistita dall'avvocato maceratese Gianfranco Borgani

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L’avvocato Gianfranco Borgani

di Luca Patrassi

Non solo verdetto ribaltato ma anche spese legali a carico dell’azienda che aveva presentato un decreto ingiuntivo da circa 250mila euro alla Ast di Macerata per il pagamento di prestazioni di lavanderia nelle strutture ospedaliere. E’ appunto l’esito di un lungo contenzioso che ha visto opposte una spa di Ferrara che gestice il servizio di lava/nolo delle strutture ospedaliere maceratesi e l’azienda sanitaria assistita dall’avvocato Gianfranco Borgani.

La cronistoria. Con decreto ingiuntivo ottenuto il 25 maggio 2019 l’allora Asur Marche veniva condannata dal tribunale di Ancona a pagare a una spa di Ferrara la somma di 254mila euro. Nella domanda la società ricorrente aveva esposto di aver fornito servizi all’azienda sanitaria in forza di contratto di appalto.

I servizi – sostanzialmente lavaggio e noleggio biancheria e divise – erano rimasti non pagati malgrado le richieste formali ed i solleciti. Fra i criteri di computo, erano previsti costi per posto letto effettivamente occupato, costo giornaliero per lavaggi e noleggi di cuscini e materassi per posto letto, per la gestione del guardaroba, costo al chilo per la sterilizzazione a vapore della biancheria piana e confezionata. Ogni singola zona territoriale servita aveva facoltà di attivare e disattivare i servizi.

L’Asur contesta la richiesta dicendo che non erano state prodotte le bolle di consegna previste nel contratto per la fatturazione, non era stata rispettata la fatturazione mensile e l’ente così non era riuscito a controllare la correttezza della prestazione mentre i costi erano rigidamente predeterminati e l’appaltatore non poteva a sua discrezione fatturare prestazioni aggiuntive.

Il primo giudice decideva la causa a favore del ricorrente mentre di opposto avviso sono stati i giudici di Appello del Tribunale di Ancona che hanno depositato nei giorni scorsi la sentenza.

«A questo punto – si legge nel dispositivo della sentenza -, poiché sussiste assoluta incertezza sulla stessa esistenza della prestazione asseritamente fornita (e, incidentalmente, tutt’altro che non contestata dall’Asur, come pure l’appellata afferma nel suo atto di costituzione) non giova in alcun modo approfondire se la stessa fosse ricompresa in qualche pattuizione negoziale e, giuridicamente, come si atteggiasse in merito all’appalto, ai criteri di corrispettivo e a quant’altro. Tutte le restanti questioni, pertanto, restano assorbite. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella mediana dei parametri di riferimenti, a favore dell’Asur, sia per il primo che per il secondo grado».



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