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La Cassazione sul biogas di Osimo:
“illegittima l’autorizzazione senza Via”

NODO AMBIENTE - Le sezioni unite civili della Suprema Corte confermano la decisione del Consiglio di Stato: nel rispetto della normativa europea per l'insediamento della centrale di San Paterniano era necessaria in via preventiva la valutazione d’impatto ambientale (Via)

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Osimo, l’impianto biogas di San Paterniano

Senza una prima valutazione d’impatto ambientale (Via), fu illegittima l’autorizzazione concessa nel 2012 dalla Regione Marche alla Green Farm, l’azienda che ha realizzato l’impianto a biogas di Osimo, costruito in località San Vincenzo tra le frazioni di Casenuove e San Paterniano. Così hanno stabilito le sezioni unite civili della Cassazione che, ritenendo inammissibile il ricorso dell’azienda agraria osimana, qualche giorno fa hanno confermato la decisione assunta nel 2014 dal Consiglio di Stato.

Accogliendo le ragioni dei comitati ambientalisti, i giudici di Palazzo Spada due anni fa avevano ritenuto illegittimo l’iter autorizzativo adottato per permettere l’insediamento anche dell’impianto osimano a biogas, nel rispetto alla legislazione europea che stabilisce il principio di massima precauzione in materia ambientale.  Ora la pronuncia della Suprema Corte, attesa anche in relazione alle cause civili intentate dai proprietari delle centrali spente contro la Regione, dovrebbe mettere la pietra tombale sul contenzioso osimano e costituire un precedente giuridico per gli altri ancora in itinere.

La battaglia contro l’impianto della Green Farm era iniziata nel 2012, quando un comitato di cittadini di San Paterniano aveva impugnato la procedura che aveva portato la Regione a rilasciare l’autorizzazione unica con parere favorevole per l’insediamento della centrale da un megawatt/termico alla Green Farm, senza verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (lo screening) e conseguentemente senza Via. La costruzione dell’impianto osimano, secondo il comitato dei residenti, era anche in evidente contrasto con le norme del Piano paesaggistico ambientale regionale previste per S.Paterniano, per la presenza di un centro di riproduzione della fauna selvatica e perché collocato in zona “potenzialmente instabile”.

In prima battuta, a fine 2012, il Tar Marche aveva respinto la sospensiva perché ancora vigente la legge regionale 3/212 che escludeva la Via, procedimento poi riconosciuto incostituzionale dalla Consulta, in quanto in contrasto e violazione con le norme comunitarie. I giudici amministrativi di Ancona avevano quindi cambiato orientamento nei pronunciamenti successivi a quello osimano per il biogas di Camerata Picena e Corridonia. Nel 2014 era arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che aveva definitivamente annullato l’autorizzazione alla centrale osimano di S.Paterniano e quelle a Via postuma. Sulla vicenda biogas nelle Marche è pendente ad Ancona anche un procedimento penale con 11 rinvii a giudizio.

(m.p.c.)



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