I nuovi ammortizzatori sociali
Come cambia la cassa integrazione

L'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Macerata approfondisce e commenta il decreto legislativo che in 47 articoli elimina la cassa in deroga e ridefinisce del concetto del contratto di solidarietà

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L'Inps di Macerata

L’Inps di Macerata

Riformati gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro con il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015. Un nuovo sistema di ammortizzatori sociali in un unico testo di 47 articoli con eliminazione della cassa in deroga e ridefinizione del concetto del contratto di solidarietà (che perde l’ autonomia diventando una delle causali di intervento della Cigs).
Due tipologie di interventi:
– le integrazioni salariali (Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, che come anticipato comprende il Contratto di solidarietà);
– i fondi di solidarietà bilaterali già previsti dalla legge Fornero, che oggi vengono completamente ridisciplinati assorbendo, tra gli altri, i contratti di solidarietà di tipo B.
Il Ministero del Lavoro ha fornito le prime interpretazioni con le circolari  24 e 30 del 2015.
L’Inps con la circolare  197 del 2 dicembre 2015 ha fornito le istruzioni operative in ambito previdenziale non fornendo, però, i necessari chiarimenti circa i contratti di apprendistato professionalizzante e del contributo addizionale.

LAVORATORI BENEFICIARI (art. 1 e 2) – Lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compreso apprendistato professionalizzante ed esclusi lavoratori a domicilio e dirigenti, con anzianità di effettivo lavoro pari a 90 giornate alla data di richiesta del trattamento. Requisito non richiesto per domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi non oggettivamente evitabili del settore industriale.

In materia di requisiti (art.1) diventa determinante l’anzianità aziendale; i lavoratori devono possedere un’anzianità, alla data di presentazione della domanda, di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale si richiede il trattamento.
La locuzione utilizzata dal legislatore delegato “effettivo lavoro” parrebbe essere ben più stringente della precedente che indicava quale parametro l’“anzianità lavorativa”.

Criticità –Secondo il Ministero del Lavoro per giornate di “effettivo lavoro” devono intendersi le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità (circolare 24/2015).
L’Inps con la circolare n. 197 conferma quanto detto dal Ministero del Lavoro anche se in precedenza, nella vicenda Aspi, l’Inps affermava che il lavoro effettivo corrisponde alle giornate indicate nel flusso mensile UNIEMENS (quindi escludendo, malattia, infortunio, ferie, permessi, festività etc). La circolare n.197 penalizza i lavoratori che operano all’interno di aziende che adottano la settimana corta (lunedì -venerdì) rispetto a quelle che adottano la settimana di lavoro ordinaria (lunedì -sabato).
Il decreto (art.1 e art.2) estende la cigo anche agli apprendisti professionalizzanti (sino ad oggi esclusi), per i quali viene introdotto l’obbligo di contributi correnti a finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale previsti per la generalità dei lavoratori. L’aliquota dovuta è sempre quella prevista per gli operai. A tali contributi aggiuntivi non si dovrebbe applicare la previsione di sgravio totale triennale prevista per le aziende con meno di 9 dipendenti. Il decreto precisa, inoltre, che la durata dell’apprendistato viene prorogata in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
MISURA (art. 3) – Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate. Il trattamento verrà ridotto delle aliquote contributive a carico dell’apprendista e non potrà superare i limiti massimali mensili. Il trattamento sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera a carico istituto nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista.

Sul fronte della misura del trattamento di integrazione salariale non si segnalano novità rispetto alla normativa previgente: l’importo della prestazione rimane pari all’80% della retribuzione globale spettante, con un massimale mensile rivalutato annualmente. L’importo del trattamento di cui sopra non può superare per l’anno 2015 gli importi massimi mensili, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:
a) euro 971,71 se retribuzione mensile di riferimento è pari o inferiore a euro 2.102,24;
b) euro 1.167,91 se retribuzione mensile di riferimento è superiore a euro 2.102,24.

DURATA MASSIMA COMPLESSIVA (art. 4)  – Per ciascuna unità produttiva il trattamento di Cigo e di Cigs non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, salvo il caso in cui si ricorra ad un contratto di solidarietà la cui durata viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente (in pratica si può giungere nel periodo di osservazione sino ad un massimo di 36 mesi). Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese industriali e artigiane di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo la durata massima complessiva è di 30 mesi nel quinquennio mobile.

In tema di durata dell’integrazione salariale ordinaria il decreto legislativo in commento abroga espressamente, a decorrere dal 24 settembre 2015, l’art. 6 della L. n. 164/1975 sostituendolo integralmente con il nuovo articolo 12. Tale articolo indica che la richiesta può prevedere un periodo massimo di 13 settimane consecutive prorogabile trimestralmente fino a 52 settimane per ogni unità produttiva.
Se la fruizione delle 52 settimane avviene consecutivamente una nuova domanda di CIGO può essere presentata, per la medesima unità produttiva, solo quando sia decorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Qualora i periodi richiesti non siano continuativi il periodo massimo di 52 settimane viene calcolato considerando il biennio mobile.
Sul punto si registrano due novità che l’Inps nella circolare n.197 non menziona, una di tipo formale e l’altra di tipo sostanziale:
– sul piano formale, i limiti di durata seppure in continuità con il passato, sono espressi in settimane e non più in mesi (in precedenza erano tre mesi e 12 mesi);
– sul piano sostanziale, il limite di 13 settimane può essere prorogato fino il raggiungimento del limite di 52 settimane senza la necessità di dimostrare, come in passato, “casi eccezionali”.
Fatto salvo il limite delle 13 settimane consecutive prorogabili fino a 52, le ulteriori condizioni non si applicano agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (tranne quelli richiesti dalle imprese edili).
Novità rilevante è invece contenuta nel comma 5 dell’articolo in esame, laddove si precisa, sempre in materia di CIGO, che il numero massimo di ore autorizzabili sia pari ad un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile prendendo a riferimento tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. La durata del singolo trattamento deve oggi, necessariamente, essere sommata agli altri eventuali interventi richiesti.
Pertanto, per determinare l’utilizzo massimo complessivo, occorre richiamare l’art. 4 del decreto in esame. Per ciascuna unità produttiva la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale non può superare la durata complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, durata che aumenta a 30 mesi nei settori edile e lapideo, in considerazione della loro specificità. Elemento importante ai fini della fruizione della cassa integrazione riguarda l’unità produttiva, individuando la stessa solo quando vi sia il possesso del requisito dell’autonomia funzionale.

Criticità – Il decreto non disciplina esplicitamente un periodo intertemporale per il conteggio delle 52 settimane tra vecchia e nuova normativa ma l’Istituto previdenziale precisa, con la circolare n. 197/2015, che qualora l’istanza sia stata presentata ante 24/09/2015, i periodi autorizzati, anche precedenti a tale data ed estesi a periodi successivi, rientrano nel computo massimo delle 52 settimane ma non nel calcolo del periodo massimo complessivo nel quinquennio mobile.
Qualora, viceversa, l’istanza sia stata presentata successivamente al 24/09/2015 ma riguardi anche periodi precedenti autorizzati (non considerando affatto l’abrogazione del previgente testo normativo), il lasso di tempo successivo alla data di entrata in vigore sarà computabile nel limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile e nell’altro limite previsto dall’art. 5 ovvero laddove si precisa, sempre in materia di CIGO, che il numero massimo di ore autorizzabili è pari ad un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile prendendo a riferimento tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE (art. 5) –  Contributo Periodo 9% Fino a 52 settimane * 12% Fino a 104 settimane * 15% Oltre 104 settimane *
Il contributo, a carico delle imprese che presentano istanza di integrazione salariale, si applica sulla quota di retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. *In un quinquennio mobile

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA (art.6) – I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è riconosciuta l’integrazione salariale sono utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Una delle novità più importanti è rappresentata dalla revisione al rialzo del contributo addizionale sull’utilizzo degli ammortizzatori (art.5) a decorrere dal 24 settembre 2015.
In particolare, viene introdotto un meccanismo di bonus/malus correlato al maggior ricorso agli ammortizzatori: si prevede un contributo addizionale del 9% della retribuzione persa per i periodi di cassa sino a un anno di utilizzo (cumulando Cigo, Cigs e contratti di solidarietà) nel quinquennio mobile, aumentato al 12% sino a due anni e al 15% sino a tre, non dovuto nel caso di eventi oggettivamente non evitabili nonché dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale e da aziende che ricorrono ai trattamenti di cui art. 7, c. 10 ter, D.L. n. 20/05/1993, n. 148 conv. in Legge n. 236/1993. Sono altresì escluse le aziende in procedura concorsuale che, a decorrere dal 1/01/2016, possono accedere a trattamenti di CIGS la quale sarà disposta solo nel caso di esercizio provvisorio d’impresa e per le ordinarie causali.
Si evidenzia che il contributo addizionale non si versa più sull’integrazione salariale anticipata e conguagliata bensì sulla retribuzione globale persa dal lavoratore.
L’incremento progressivo del contributo addizionale viene controbilanciato per la Cigo (si ricorda infatti che la Cigs è strutturalmente a carico della fiscalità generale) con una riduzione generalizzata, a decorrere dal mese di settembre, indipendentemente dall’utilizzo della cassa, del contributo ordinario pagato per ogni lavoratore.

MODALITA’ DI EROGAZIONE E TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI (art. 7) – Di regola, il trattamento di integrazione è corrisposto, ai lavoratori aventi diritto, dal datore di lavoro al termine di ogni periodo di paga. Il suddetto importo sarà rimborsato dall’INPS secondo le ordinarie regole di conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Il conguaglio o la richiesta di rimborso devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

CONDIZIONALITA’ E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (art. 8) – I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono convocati dal centro per l’impiego, con modalità stabilite da apposito decreto, per stipulare il patto di servizio personalizzato allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ed in connessione con la domando di lavoro espressa dal territorio. La mancata presentazione agli incontri fissati comporterà l’applicazione delle sanzioni che arrivano sino alla decadenza dal trattamento di integrazione.
Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato non avrà diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Viene prevista la comunicazione preventiva alla sede INPS territorialmente competente, a cura del lavoratore, in caso di prestazione lavorativa durante il trattamento.
L’Inps con la circ. n.197 conferma che ai fini della predetta comunicazione valgono le comunicazioni obbligatorie rilasciate dal datore di lavoro giuste istruzioni fornite con circ. n.57/2014.

DESTINATARI E CAUSALI D’INTERVENTO – Restano sostanzialmente immutate le categorie di aziende rientranti nel suo campo di applicazione e le causali d’accesso (artt. 10 e 11): deve trattarsi di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’azienda o ai lavoratori, comprese le intemperie stagionali, oppure a situazioni temporanee di mercato “evento oggettivamente non evitabile” .

IMPRESE DESTINATARIE – Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
Cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorativa similari e a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal DPR. N.602 /1970
Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco
Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Imprese addette al noleggio e alla distribuzione di film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica
Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi
Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
Imprese addette all’armamento ferroviario
Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica
Imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini
Imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo
Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione

 

PROCEDIMENTO – Invariato l’iter procedurale, che inizia con la comunicazione effettuata dal datore di lavoro alle RSA o RSU e alle associazioni sindacali.
Si riducono invece notevolmente i tempi per la trasmissione telematica all’INPS della domanda di concessione: va effettuata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa indicando (dies a quo da considerare ai fini della decorrenza del periodo è sempre il primo giorno successivo all’evento), oltre alla causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati (non più solo il numero) e le ore richieste nonché il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale e per unità produttiva interessata. I dati dovranno essere forniti tramite i servizi on-line del sito Inps predisponendo un file CSV.
Come in precedenza l’omessa o tardiva presentazione della domanda che cagioni agli interessati la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, obbliga l’impresa a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.
Va da sé che la nuova modalità di presentazione dell’istanza di ammissione, e quindi i nuovi termini decorrono dalla data di entrata in vigore del provvedimento ovvero 24 settembre 2015.
Abolite, a far data dal 1° gennaio 2016, le Commissioni Provinciali istituite presso le sedi INPS; l’autorizzazione verrà effettuata direttamente dall’istituto in via amministrativa.

CONGUAGLIO E RIMBORSO – Sul fronte delle modalità di erogazione delle prestazione e di rimborso delle stesse (art. 7) si ricorda che l’integrazione è corrisposta dal datore di lavoro per conto dell’Inps alla fine di ogni periodo di paga.
Il conguaglio o la richiesta di rimborso nei confronti dell’istituto devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.

POLITICHE ATTIVE – In tema di politiche attive, il decreto prevede poi che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro nell’arco di un anno, sono convocati dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato, volto a fornire iniziative di formazione e riqualificazione.

Sino ad oggi il ricorso alla cassa integrazione ordinaria ha comportato costi contenuti per le aziende utilizzatrici (il contributo addizionale era infatti limitato al 4% per le imprese fino a 50 dipendenti; 8% per quelle sopra i 50, e soprattutto era calcolato sulla base della integrazione fruita), che talvolta vi hanno fatto ricorso dimenticando la vera ratio di tale strumento.
Le nuove diposizioni paiono volte a responsabilizzare maggiormente le imprese, disincentivando di fatto il ricorso agli ammortizzatori, o almeno contenendoli temporalmente. Parimenti viene alleggerito il carico contributivo corrente per le imprese “virtuose” che vi ricorrono solo occasionalmente.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.consulentidellavoromacerata.it



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