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Voucher, quando e come usarli
senza superare i limiti

I Consulenti del Lavoro della provincia di Macerata analizzano i buoni lavoro e le modalità di impiego per remunerare prestazioni accessorie

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I buoni lavoro, o voucher, rappresentano una modalità di pagamento che i datori di lavoro possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, ovvero quelle prestazioni di lavoro che vengono svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario. Attraverso l’utilizzo dei voucher, il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail in caso di eventuali incidenti sul lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. ll decreto legislativo n. 81 del 15 giugno, ha modificato in parte la previgente normativa al fine di dare la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%), l’assicurazione all’Inail (7%) e un compenso all’Inps per la gestione del servizio. Il valore netto favore del prestatore è di 7,50 euro. Il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
E’ possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. Occorre precisare che l’utilizzo dei voucher è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione. FOTO VENDEMMIANel settore agricolo il lavoro accessorio è ammesso per: aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università); aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Modifiche sono state apportate al limite economico che è stato innalzato; i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 7.000 euro nel corso dell’anno solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre), con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite deve essere inteso come compenso netto, che equivale a 9.333 euro lordi. Le prestazioni rese dai lavoratori nei confronti di imprenditori commerciali (cioè un soggetto, persona fisica o giuridica, che opera sul mercato per la produzione, commercializzazione o gestione di beni e servizi) o professionisti, fermo restando il limite totale dei 7.000 euro, non possono comunque superare per l’anno 2015 i 2.020 euro per ciascun committente. Anche questo limite è da intendersi netto ed equivale pertanto a 2.693 euro lordi. Per i lavoratori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi. Qualora questi soggetti ricevano compensi superiori a 3000 euro, hanno l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Inps. Inps_Macerata (2)Nel caso di più rapporti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione deve essere fatta prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio. Il compenso di lavoro accessorio percepito dal prestatore è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato dello stesso.
L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire presso le tabaccherie, presso gli sportelli bancari abilitati, telematicamente, mentre l’acquisto dei voucher cartacei presso gli uffici Postali è esclusivamente per i committenti privati (no imprenditori e no professionisti) e dal 31 agosto 2015 non è più possibile acquistare i voucher cartacei presso le Sedi Inps ad eccezione per i voucher erogati per il servizio di baby sitting. Prima dell’inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio dell’attività lavorativa), il Committente deve effettuare la comunicazione obbligatoria, direttamente all’INPS, ed esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro. Tale comunicazione preventiva può essere fatta telefonando al Contact Center Inps – Inail al numero gratuito da numero fisso 803164 oppure da cellulare al numero 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante; oppure ci si può collegare al sito  e attivare la connessione alla pagina Lavoro accessorio. La mancata comunicazione prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’.
Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. Per maggiori informazioni consultare il sito www.consulentidellavoromacerata.it



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