di Marco Ricci
Il Tribunale del lavoro di Ancona ha accolto, in maniera parziale, il ricorso presentato dall’ex vice direttore generale di Banca Marche, Pier Franco Giorgi, sul licenziamento per giusta causa che l’istituto di credito aveva messo in atto nei suoi confronti nel febbraio 2013 quando, assieme a Giorgi, lasciarono le loro posizioni apicali gli altri due vice direttori di allora, Leonardo Cavicchia e Stefano Vallesi. Difeso dagli avvocati Jessica Giorgini e Federica Rossetti del foro di Pesaro, l’ex vice direttore di BM ha visto accogliere solo parzialmente le proprie le richieste, con il Tribunale che ha rigettato sia quella di reintegro che quella di risarcimento per oltre mezzo milione di euro, condannando però la banca al pagamento di circa 25 mensilità per le modalità del licenziamento. Qualora Giorgi ne avesse interesse, Banca Marche dovrà inoltre pubblicare a proprie spese un estratto della sentenza. Il giudice Andrea De Sabbata, nel dispositivo della sentenza, ha però definito “non fondata” la difesa di Giorgi davanti responsabilità additate da Banca Marche all’ex vicedirettore.
Venendo ai dettagli, il Tribunale, dopo aver stabilito come il comunicato stampa con cui venne annunciata la risoluzione del rapporto di lavoro con Giorgi costituì un “licenziamento orale”, condannando la banca a pagare 5 mensilità di retribuzione, ha inoltre eccepito come, con la lettera di contestazione inviata a Giorgi il 30 gennaio 2013, Banca Marche non avesse contestato all’ex vice direttore le responsabilità per i rischi non evidenziati fino al settembre 2012, ma solo i comportamenti posti in essere dopo il settembre 2012, quando Giorgi fu spostato ad altre funzioni. Il giudice, dunque, non ritenendo provato l’addebito per cui dopo il settembre 2012 Giorgi non ebbe a collaborare con l’istituto dicendo quanto sapeva, ha escluso la giusta causa di recesso del rapporto di lavoro, condannando per questo Banca Marche a pagare a Giorgi il preavviso di sei mesi (dunque con il rimborso di 6 stipendi) e un’indennità supplementare pari a 14 mensilità e mezzo.
Il giudice De Sabbata, come detto, nel dispositivo della sentenza non considerato fondata la difesa di Giorgi davanti a quanto lui imputato da Banca Marche. “Si può quindi escludere – scrive il Tribunale – che il ruolo dell’opponente […] possa ritenersi estraneo a tutto quanto abbia generato una formale rappresentazione del patrimonio aziendale che, a giudizio della Banca d’Italia, come della nuova direzione della società, è poi risultata significativamente inattendibile”. Davanti alle contestazioni mosse a Giorgi dall’istituto – cioè di non aver reagito davanti alle situazioni anomale, di non aver predisposto un efficace sistema di controlli e di non aver eseguito le dovute analisi sulle singole posizioni da cui sarebbe emersa la prassi di inadeguata concessione e valutazione dei crediti – il giudice non ha avvalorato le tesi difensive dei legali dell’ex vicedirettore. Secondo questi ultimi, come riportato nella sentenza, Giorgi avrebbe svolto le proprie funzioni laddove consistevano nel riferire l’esatto esito dei controlli di secondo livello al Cda, ricordando come le funzioni in capo a Giorgi inerivano alla “esecuzione di controlli di base a parametri deliberati da superiori organi aziendali” e non includevano i controlli di terzo livello, cioè quelli sulla correttezza di singole e concrete operazioni. Per il Tribunale questa difesa non è apparsa nel complesso “fondata” in quanto alla struttura assegnata all’ex vice direttore era data, secondo il giudice, un’ampia rosa di obiettivi e funzioni, tra cui il presidio sui rischi di credito e il fronteggiare, attraverso l’attivazione di processi e procedure “ogni tipologia di rischio attuale e prospettica” oltre alla verifica dell’adeguatezza “delle misure prese per rimediare alle relative carenze riscontrate”.
Soddisfazione, è stata espressa dai legali di Giorgi secondo i quali il Tribunale ha considerato “non giustificato il licenziamento intimato da Banca Marche e, pertanto, ha condannato la banca al pagamento in favore dello stesso Giorgi delle indennità previste dalla normativa vigente, compresa l’indennità di preavviso. La sentenza – hanno detto gli avvocati Giorgini e Rossetti – è stata resa nota al termine di un giudizio nel quale il Giudicante ha riconosciuto la non fondatezza delle tesi di Banca Marche sulla giusta causa del licenziamento, in quanto gli addebiti mossi a Giorgi stesso non sono stati adeguatamente specificati nella contestazione di avvio del procedimento di licenziamento e nemmeno in giudizio gli addebiti sono risultati focalizzati o comunque provati, aggiungendo che manifestamente difetta la causa del licenziamento.”
Pier Franco Giorgi – che tra l’altro aveva ricoperto per circa due anni il ruolo di direttore generale Pianificazione e controllo rischi ed era stato nominato vice direttore della banca nel 2011 – assieme all’ex dg Massimo Bianconi e ad altre trentasei persone, è iscritto nel registro degli indagati da parte della procura di Ancona, dopo l’apertura ad aprile del 2013 del fascicolo in merito alle vicende che hanno portato al dissesto dell’istituto.
Commenti disabilitati per questo articolo