Una serie di incontri con esperti, rivolti alla popolazione per diventare “attivatori civici” e partecipare in modo consapevole alla discussione sul nuovo impianto, organizzati dal comitato Salva Salute, insieme ai comuni di Gagliole e Castelraimondo, la richiesta di un sistema di monitoraggio e di uno studio epidemiologico della popolazione, in attesa di conoscere dall’istituto superiore di sanità i dati sull’incidenza dei tumori nella zona. Sono queste le richieste avanzate durante l’incontro di domenica pomeriggio “Cemento e rifiuti: resoconto e prospettive”, svoltosi in un cinema Manzoni pieno di persone. «A novembre esce il piano regionale di gestione rifiuti – ha detto Dominique Thual del comitato –, dobbiamo essere partecipativi, se ci aspettiamo che si continui sulla strada della raccolta differenziata». «Si prevede nel documento regionale per il piano di gestione dei rifiuti, che nel 2016 si prevedono di bruciare 70 mila tonnellate di combustibile solido secondario derivato dai rifiuti, senza che in questo documento e nell’autorizzazione dell’impianto futuro del cementificio si parli mai dei rischi per la salute – ha detto Daniele Antonozzi del comitato –, l’inceneritore del Cosmari, che è ormai chiuso ha una portata di fumi 10 volte inferiore alla Sacci, nel 2011 nei forni del cementificio è stata registrata una concentrazione di diossina, pari ai limiti previsti per gli inceneritori». «Nessuno in tutti questi anni si è
preoccupato di installare una centralina di controllo, presso la scuola materna di Gagliole, eppure i rischi ci sono, noi vogliamo dire le cose come stanno, non creare allarmismo», ha concluso Antonozzi. Nel suo intervento ha portato ad esempio la situazione della cementeria Italcementi di Mazzano, in cui è in atto una situazione simile a quella di Castelraimondo, in cui è stata effettuata un’indagine epidemiologica prima di autorizzare l’ampliamento, in cui ai due comuni in cui insiste la struttura, l’azienda proprietaria ha concesso 5 milioni di euro ciascuno come compensazione, mentre per l’ampliamento Sacci è previsto soltanto un progetto di ristrutturazione delle torri di Crispiero.
Hanno poi preso la parola Gabriele Santarelli, collaboratore della deputata Patrizia Terzoni del Movimento 5 Stelle, il quale ha presentato la mozione del gruppo, contro l’utilizzo di rifiuti come combustibili (Css), da bruciare nei cementifici. Santarelli ha spiegato come la direttiva Ue vada nella direzione di incentivare l’utilizzo del Css in una fase transitoria, ricordando le perplessità del decreto Clini che ne autorizza l’uso in Italia, principalmente per il fatto che la qualità del Css è certificata dagli stessi produttori, senza certezze sulla provenienza dei rifiuti. «Sono
disponibile a dare supporto al comitato nell’opera di informazione e per l’accesso ai dati – ha detto Mario Morgoni, senatore del Pd –, ho presentato in Senato una mozione sul Css. Da uno studio Nomisma si ricaverebbero 650 milioni di euro l’anno, trasformando i rifiuti in energia. Prima di costruire nuovi inceneritori, meglio usarli in impianti che producono cemento, al posto del combustibile fossile. In Olanda e Germania si usa per più del 50 per cento, non c’è nulla di scandaloso in questa impostazione. Occorre però evitare che i cementifici diventino inceneritori. Non è un’idea geniale quella di chiudere i cementifici, siamo i primi produttori di cemento in Europa, l’uso del Css ci deve condurre ad evitare nuovi impianti di incenerimento. Occorrono misure compensative commisurate al vantaggio che ha l’azienda». Il senatore ha ricordato come l’Italia sia stata multata dall’Unione Europea per la cattiva gestione dello smaltimento dei rifiuti, e che la metà dei 30 milioni di tonnellate ogni anno prodotti, finisce in discarica. Nel suo intervento l’ingegner Cruciani di San Severino ha letto una relazione del dottor Stefano Leonesi dell’Assam, il servizio agrometereologico regionale. «In questi documenti c’è un uso artefatto dei dati – ha detto Cruciani –, è stata utilizzata per le rilevazioni la stazione della Pieve di Macerata, distante oltre 30 km, non si capisce perché non sia stata usata quella dell’Assam, più vicina alla zona e con dati completi». Per l’ingegnere i quantitativi di rifiuti ammessi come Css nel cementificio sono eccessivi, parlando i tecnici Sacci si stimerebbero 36 mila tonnellate l’anno, non le 100 mila dell’autorizzazione. Michela Quagliotti del comitato ha letto la relazione della pediatra matelicese Anna Grazia Ruggeri, che pone in evidenza il rischio di aumento di tumori nelle zone in cui si effettua incenerimento, specie nei bambini, evidenziando tutti i rischi di sostanze quali diossina e metalli pesanti.
Il presidente del comitato l’ingegnere Luigi Travaglini ha spiegato che l’obiettivo del comitato è il confronto. «Occorre non delegare l’approfondimento ad altre istituzioni, lavoriamo per fare chiarezza, sia per la popolazione che per i lavoratori del cementificio», ha detto. Ha ricordato tutti i punti critici, quali il fatto che il nuovo impianto Sacci non produrrebbe minori emissioni, non sono state definite le emergenze fuori controllo, l’insufficienza dei filtri per il contrasto alle nanoparticelle. Travaglini ha spiegato che se la regione ritirerà l’autorizzazione integrata ambientale Aia, decadrà automaticamente il ricorso al Tar presentato dal comitato, «allora si potrà discutere una nuova Aia con tutti i portatori di interesse. Per quarant’anni non ci sono stati controlli, nei prossimi giorni presenteremo altri esposti. Abbiamo chiesto controlli ambientali indipendentemente da quelli per il futuro cementificio, con un rinvio incredibile di responsabilità». Per l’ingegnere l’evoluzione nel riciclo dei rifiuti, renderà non conveniente l’uso del Css, quando il riciclo della plastica, anziché il suo incenerimento, sarà ampiamente diffuso. «Cambiamo punto di vista, non esiste ancora un cementificio in grado di bruciare 100 mila tonnellate di rifiuti l’anno – ha concluso Travaglini –, pensiamo invece a costruire un nuovo cementificio serio e moderno, per fare cemento in modo concorrenziale sul mercato». L’ingegner Bisonni della Nuova Salvambiente che ha spinto per la chiusura del termovalorizzatore del Cosmari, ha spiegato l’esperienza del suo comitato.
Ha voluto portare la sua testimonianza Giuliano Troiani, dipendente in pensione del cementificio Sacci, dove ricopriva il ruolo di addetto alla manutenzione e che nel 2003, spinse e dette il suo contributo per il progetto di rinnovamento del forno della cementeria, per cui l’autorizzazione è giunta esattamente a dieci anni di distanza. «Le emissioni al limite del valore previsto per l’inceneritore ci sono state perché quello attuale è un impianto di vecchia concezione, per cui nel 2003 è stato avviato il processo per rinnovare gli impianti. Se oggi si richiedesse una nuova autorizzazione ci vorrebbero altri dieci anni – ha detto Troiani –, voglio smentire le tante false notizie diffuse ad arte, che hanno gettato discredito sull’opera della Sacci, delle maestranze e delle amministrazioni ed istituzioni che hanno seguito la vicenda. Il cementificio è sottoposto a controlli da enti certificati, esiste da cinque anni un sistema di monitoraggio dei gas al camino, disponibili in tempo reale, agli uffici preposti. La manutenzione è sempre stata svolta con grande cura, l’azienda ha conseguito importanti certificazioni di qualità ed è attenta all’ambiente».
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O cavolo ma hanno iniziato?
Claudia MANNINO (Movimento 5 stelle)
Con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 è stata data attuazione alla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa che ha…
• presentato il: 03/10/2013
Interrogazione a risposta scritta 4-02066 presentato da MANNINO Claudia testo di Giovedì 3 ottobre 2013, seduta n. 90
MANNINO, TERZONI, GRILLO, PARENTELA, DE ROSA, DE LORENZIS, NUTI e LOREFICE. —
Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
— Per sapere – premesso che:
con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 è stata data attuazione alla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa che ha abrogato, a partire dall’11 giugno 2010, le direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE;
con il citato decreto legislativo 155 del 2010 sono state abrogate le norme con le quali l’Italia aveva recepito e dato attuazione alle citate direttive europee – in special modo i decreti legislativi n. 351 del 1999, n. 183 del 2004 e n. 152 del 2007 – stabilendo, all’articolo 19, apposite norme transitorie e prevedendo delle regioni e delle province autonome e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di provvedere al riesame e all’aggiornamento degli atti adottati in base alla normativa previgente;
l’articolo 3 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che per il riesame della zonizzazione del territorio nazionale in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il progetto di zonizzazione e di classificazione – di competenza delle regioni e delle province autonome – deve essere trasmesso, per l’adozione, al Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare entro i successivi quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, unitamente agli esiti dell’attività di monitoraggio e valutazione, in base ai quali vengono classificati le zone e gli agglomerati;
l’articolo 4 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che la classificazione, in base alla presenza e ai livelli di inquinanti nell’aria ambiente, delle zone e degli agglomerati – di competenza delle regioni e delle province autonome – deve essere riesaminata almeno ogni cinque anni e, comunque, ogni volta che si registrino eventi che incidono sulle concentrazioni nell’aria ambiente degli stessi inquinanti;
l’articolo 5 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, all’ISPRA e all’ENEA – entro otto mesi dall’entrata in vigore del decreto – un progetto di adeguamento delle reti di misura, in conformità alla zonizzazione e alla classificazione risultanti dal primo riesame previsto dal citato articolo 3, che deve indicare anche la data prevista per l’adeguamento e il programma di valutazione da attuare nelle zone e negli agglomerati individuati;
l’articolo 9 ha stabilito l’obbligo, a carico delle regioni e delle province autonome, di adottare un piano per la qualità dell’aria che assicuri il rispetto dei cosiddetti valori limite, quantificati nell’allegato XI dello stesso Decreto, rispetto alla concentrazione di sostanze inquinanti nell’aria ambiente, nel caso in cui all’interno di una o più aree comprese negli agglomerati o nelle zone classificati gli stessi valori limite vengano superati;
l’articolo 9 ha stabilito l’obbligo a carico delle regioni e delle province autonome di adottare misure che assicurino il raggiungimento – entro il 31 dicembre 2012 – dei cosiddetti valori obiettivo relativi alle diverse sostanze inquinanti, quantificati nell’allegato XIII dello stesso decreto, nel caso in cui si registrino scostamenti rispetto agli stessi valori obiettivo;
l’articolo 9 ha stabilito, altresì, l’obbligo a carico delle regioni e delle province autonome di adottare misure che assicurino il rispetto dei cosiddetti livelli critici relativi alle diverse sostanze inquinanti, quantificati nell’allegato XI dello stesso decreto, nel caso in cui gli stessi livelli critici vengono superati;
in base all’articolo 9 del decreto legislativo 155 del 2010, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, spetta il compito di curare la procedura finalizzata ad ottenere, dalla Commissione europea, le deroghe previste dall’articolo 22 della Direttiva 2008/50/CE relativamente al superamento dei valori limite per il biossido di azoto e per il benzene in determinate zone e agglomerati presenti nel territorio nazionale;
l’articolo 10 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito l’obbligo, a carico delle regioni e delle province autonome, di adottare un piano d’azione che contenga le misure da implementare a breve termine per prevenire il superamento delle cosiddette soglie di allarme, quantificate nell’allegato XII dello stesso Decreto, rispetto alla concentrazione di sostanze inquinanti nell’aria ambiente, nel caso in cui all’interno di una o più aree comprese negli agglomerati o nelle zone classificati si presenti il rischio che le stesse soglie di allarme vengano superate;
l’articolo 10 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito l’obbligo, a carico delle regioni e delle province autonome, di adottare un piano d’azione che contenga le misure da implementare a breve termine per prevenire il superamento dei cosiddetti valori limite o dei valori obiettivo, quantificati negli allegati XI e XII dello stesso Decreto, rispetto alla concentrazione di sostanze inquinanti nell’aria ambiente, nel caso in cui all’interno di una o più aree comprese negli agglomerati o nelle zone classificati si presenti il rischio che gli stessi valori vengano superati, per effetto di specifiche circostanze contingenti che non siano strutturali e ricorrenti;
l’articolo 13 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito l’obbligo, a carico delle regioni e delle province autonome, di adottare un piano – da integrare con i piani di qualità dell’aria di cui all’articolo 9 – che contenga le misure idonee a raggiungere, nei termini previsti, i cosiddetti valori obiettivo, di cui all’allegato XV dello stesso decreto, rispetto alla presenza di ozono nell’aria ambiente, nel caso in cui all’interno di una o più aree comprese negli agglomerati o nelle zone classificati, gli stessi valori obiettivo vengano superati;
lo stesso articolo 13 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito l’obbligo, a carico delle regioni e delle province autonome, di adottare misure idonee a raggiungere gli obiettivi a lungo termine concernenti la presenza di ozono nell’aria ambiente, nel caso in cui all’interno di una o più aree comprese negli agglomerati o nelle zone classificati, i livelli dell’ozono superano gli stessi obiettivi a lungo termine, pur essendo inferiori o uguali ai cosiddetti valori obiettivo;
l’articolo 14 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che, nel caso in cui i livelli degli inquinanti superino la cosiddetta soglia di informazione o la soglia di allarme, le regioni e le province autonome informano il pubblico e trasmettono informazioni circa i livelli misurati e la durata del superamento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne da comunicazione alla Commissione;
l’articolo 15 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito l’obbligo, da parte delle regioni e delle province autonome, di comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – per l’approvazione e il successivo invio alfa Commissione – l’elenco delle zone e degli agglomerati in cui, relativamente ad un determinato anno, i livelli degli inquinanti superano i rispettivi valori limite o i livelli critici a causa del contributo di fonti naturali, corredato delle informazioni circa i livelli registrati e delle prove del contributo delle stesse fonti naturali;
lo stesso articolo 15 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito l’obbligo, da parte delle regioni e delle province autonome, di comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – per l’approvazione e il successivo invio alla Commissione – l’elenco delle zone e degli agglomerati in cui, i livelli del PM10 superano il rispettivo valore limite per effetto della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o della salatura delle strade nella stagione invernale;
l’articolo 18 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito gli obblighi, a carico di tutti delle amministrazioni e degli enti che applicano lo stesso Decreto, concernenti l’informazione del pubblico prevedendo, tra le altre cose, che i piani per la qualità dell’aria e i piani di azione e un documento riepilogativo delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome in base all’articolo 9 comma 2 e all’articolo 13 comma 2 debbono essere, in tutti i casi, pubblicato su pagina web;
l’articolo 19 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che le regioni e le province autonome, per le zone nelle quali si registri dei cosiddetti valori limite, trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le seguenti informazioni:
a) i livelli degli inquinanti superiori ai valori limite che sono stati misurati, le date o i periodi in cui è stato rilevato il superamento, e i motivi di ciascun superamento, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno;
b) i piani per la qualità dell’aria, entro diciotto mesi dalla fine dell’anno durante il quale è stato rilevato il superamento dei valori limite;
c) le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti dei piani per la qualità dell’aria entro due mesi dalla relativa adozione;
d) gli aggiornamenti dell’elenco delle zone e degli agglomerati nei quali vengono superati i valori limite e per i quali vengono adottati i piani per la qualità dell’aria, e di quelli nei quali i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite e i valori obiettivo, per i quali le regioni adottano misure per la preservazione della qualità dell’aria;
per le zone e gli agglomerati nei quali si registra il superamento dei cosiddetti valori obiettivo di cui all’allegato XIII, l’articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2010 ha stabilito che le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le seguenti informazioni:
a) l’elenco di tali zone e agglomerati, con l’individuazione delle aree di superamento, i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di valutazione, le informazioni sui motivi dei superamenti, con particolare riferimento alle fonti, e le informazioni sulla popolazione esposta ai superamenti, con cadenza annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono;
b) la documentazione relativa all’istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all’allegato XIII e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati nei casi in cui l’istruttoria svolta dalla regione o provincia autonoma ha esito positivo, le misure adottate ai sensi dell’articolo 9, comma 2;
per quel che concerne la presenza dell’ozono, l’articolo 19 del decreto legislativo 155 del 2010 stabilisce che le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare le seguenti informazioni:
a) gli aggiornamenti dell’elenco delle zone e degli agglomerati, per i quali si rende necessario adottare piani per la gestione della, qualità dell’aria rispetto all’ozono, entro 6 mesi dalla fine di ciascun anno;
b) i livelli dell’ozono superiori al valore obiettivo e all’obiettivo a lungo termine che sono stati misurati, le date o i periodi in cui è stato rilevato il Superamento, e i motivi di ciascun superamento, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno;
c) i livelli dell’ozono superiori che hanno superato le soglie di informazioni e di allarme, le date in cui è stato rilevato il superamento, e i motivi di ciascun superamento, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno;
d) le informazioni sulla presenza dell’ozono e dei relativi precursori, relative a tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno;
e) gli atti dell’istruttoria finalizzata ad individuare le misure necessarie ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo a lungo termine, con una cadenza triennale;
lo stesso articolo 19 prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea le informazioni acquisite dalle regioni e dalle province autonome, in merito al superamento dei valori limite, dei valori obiettivo, della soglia di informazione e della soglia di allarme, ed ai piani per la qualità dell’aria, i piani di azione e le misure adottati per assicurare la qualità dell’aria ambiente;
l’articolo 22 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che i provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete di misura, i piani e le misure di qualità dell’aria – approvati in base alla normativa previgente – devono essere adeguati alle disposizioni dello stesso decreto 155 del 2010, in base alle procedure e secondo i termini fissati, e che, in caso di mancato adeguamento trova applicazione i poteri sostitutivi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
lo stesso articolo 22 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che la reiterata violazione – da parte delle regioni e delle province autonome – degli obblighi di predisporre e di trasmettere informazioni e di adeguare i piani e le misure alle richieste del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, determina la mancata erogazione di finanziamenti previsti all’interno di provvedimenti ministeriali, e che lo stesso Ministero deve provvedere all’inserimento di una clausola analoga anche con riferimento a provvedimenti generali vigenti in materia;
all’interno del portale del Ministero dell’ambiente, nella pagina dedicata alla gestione della qualità dell’aria, è pubblicato il link al Piano regionale di coordinamento per a qualità dell’aria ambiente approvato con decreto assessoriale n. 176/GAB del 9 agosto 2007 dalla regione siciliana;
all’interno della banca dati «Misure di risanamento della qualità dell’aria» pubblicata all’interno del sito dell’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale – che costituisce un archivio delle informazioni trasmesse dalle regioni e dalle province autonome a partire dal 2005 in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea in materia di Piani di risanamento della qualità dell’aria – non sono reperibili informazioni concernenti le situazioni di superamento dei livelli stabiliti e le misure di risanamento dell’aria adottate dalla regione Siciliana;
disattendere gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui in premessa può costituire circostanza idonea e sufficiente perché si realizzi la violazione del diritti comunitario esponendo così l’Italia ad ulteriori e gravose procedure di infrazione;
come denunciato dall’associazione ambientalista Legambiente Sicilia, sin dal 2007, il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente approvato con decreto assessoriale n. 176/GAB del 9/8/2007 è il frutto di un lavoro di «copiatura» del Piano regionale del Veneto che era stato approvato in precedenza;
l’operazione di plagio è provata dal fatto che nel testo del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Sicilia si faceva riferimento al sistema aerologico padano, alla rigidità del clima, alla realizzazione di piste ciclabili lungo gli argini dei fiumi e dei canali presenti all’interno delle città siciliane;
con decreto n. 43/Gab del 12 marzo 2008, l’assessore pro-tempore Interlandi ha provveduto ad eliminare dal testo le parti che risultavano palesemente «copiate» senza provvedere a una revoca integrale del Piano;
a partire dalla fine del 2012, sono pervenute alla competente Regione Siciliana richieste di revoca del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente del 2007, da parte di Legambiente, dalla CGIL e dalle associazioni Comitato Cittadino Isola Pulita, AugustAmbiente, Italia Nostra e WWF Palermo;
nel mese di gennaio 2013, il tribunale di Palermo ha depositato le motivazioni della sentenza n.5455 del 2012 con la quale l’allora responsabile del Servizio 3 del dipartimento ambiente, nonché coordinatore del Piano, è stato condannato per diffamazione in relazione alle dichiarazioni rese nei confronti del presidente regionale di legambiente che aveva scoperto e reso pubblica la notizia delle vistose copiature contenute nel pieno regionale del 2007 –:
se risulti che la Regione Siciliana abbia trasmesso al Ministero dell’ambiente del territorio e del mare il progetto di zonizzazione e l’individuazione delle zone e degli se risulta che la Regione Sicilia abbia provveduto avvero stia provvedendo al riesame della classificazione delle zone e degli agglomerati, come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 155 del 2010;
se risulti che la Regione Siciliana abbia trasmesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e dei mare, il progetto di adeguamento delle reti di misura dei livelli degli inquinanti nell’aria ambiente, come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 155 del 2010;
se, e in quali occasioni, risulti che la regione Siciliana abbia trasmesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare informazioni in merito al superamento della soglia di informazione o della soglia di allarme, come stabilito dall’articolo 14 del decreto legislativo 155 del 2012;
se risulti che la regione Siciliana abbia trasmesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l’approvazione e il successivo invio alla Commissione, l’elenco delle zone e degli agglomerati nei quali, relativamente ad un determinato anno, i livelli degli inquinanti superano i rispettivi valori limite o i livelli critici a causa del contributo di fonti naturali, e di quelli nei quali i livelli del PM10 superano il rispettivo valore limite per effetto della nuova sospensione del particolato a seguito della sabbiatura o della salatura delle strade nella stagione invernale;
se e quando risulti che la regione Siciliana abbia trasmesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le comunicazioni e le informazioni richieste, relativamente alle zone e agli agglomerati nei quali si sia registrato il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo degli inquinanti rilevati nell’aria ambiente, e dei valori obiettivo e degli obiettivi di lungo termine relativi all’ozono, come previsto dall’articolo 15 decreto legislativo 155 del 2010;
se e quando abbia provveduto a trasmettere alla Commissione europea le informazioni acquisite dalla regione siciliana in merito al superamento dei valori limite, dei valori obiettivo, della soglia di informazione e della soglia di allarme, ed ai piani per la qualità dell’aria, i piani di azione e le misure adottati per assicurare la qualità dell’aria ambiente;
se qualora tali dati non siano stati trasmessi si sia provveduto a comunicare alla Commissione europea l’impossibilità di trasmissione di detti dati stante la «non collaborazione» della regione Siciliana, o se la Commissione europea abbia sollecitato e/o chiesto informazioni sul mancato invio delle informazioni ambientali relative alla qualità dell’aria siciliana;
quale sia lo stato di avanzamento della procedura finalizzata ad ottenere, dalla Commissione europea, le deroghe previste dall’articolo 22 della Direttiva 2008/50/CE relativamente al superamento dei valori limite per il biossido di azoto e per il benzene in zone e agglomerati presenti in Sicilia;
se il Governo non intenda attivare, con la necessaria urgenza e determinazione, la procedura di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e a (l’articolo 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 155 del 2010, in considerazione del fatto che la Regione Siciliana non ha provveduto ad adeguare i piani e le misure per la qualità dell’aria, ovvero sia venuta meno agli altri obblighi stabiliti dal decreto e richiamati nel citato articolo 22;
se, e in quanti casi, sia stata sospesa l’erogazione di risorse previste da programmi del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a beneficio della regione siciliana, in relazione alla mancata ottemperanza agli obblighi stabiliti dal decreto legislativo 155 del 2010, così come previsto dall’articolo 22, comma 2, dello stesso decreto. (4-02066)
http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/15476
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2013/10/rifiutiamo-i-rifiuti-si-alla-decadenza.html
Assessore Territorio Ambiente
Regione Sicilia
DIRIGENTE GENERALE
Dott. Gaetano Gullo
Assessore Territorio Ambiente
Regione Sicilia
1° Servizio VIA-VAS
dr. Giorgio D’Angelo
Via Ugo La Malfa 169
90146 PALERMO
Assessore Territorio Ambiente
Regione Sicilia
Dott.sa Mariella Lo Bello
Via Ugo La Malfa 169
90146 PALERMO
FAX 091 7077963
IV Commissione Ambiente e Territorio
Assemblea Regionale Siciliana
Onle Giampiero Trizzino
Piazza Indipendenza 21
90129 PALERMO
FAX 091 7054564
Raccomandata R.R.
Anticipata via fax
Oggetto: Decadenza, per inosservanza prescrizioni, decreto 693 18 luglio 2008
Il Sottoscritto Coordinatore del Comitato Cittadino Isola Pulita con la presente intende ribadire quanto dichiarato nel corso della riunione del Tavolo tecnico tenutosi presso il 1° Servizio VIA-VAS di questo Assessorato, avente ad oggetto “Procedura A.I.A. Impianto IPPC ditta Italcementi S.p.a.”:
.
Considerato che la procedura di autorizzazione integrata ambientale, in particolare per I cementifici, ha diverse funzioni, quelle di maggior interesse sono le seguenti:
a) verifica puntuale delle autorizzazioni ambientali esistenti per ricondurle ad una unica
autorizzazione tenendo conto del principio della applicazione della prevenzione e riduzione dell’inquinamento, al fine di raggiungere l’obiettivo di un elevato livello di protezione ambientale e della popolazione.
b) Verifica della applicazione delle migliori tecnologie disponibili (sulla base di linee guida
redatte per conto della Commissione della Unione Europea ed a livello nazionale) atte a
ridurre gli impatti ambientali e, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche e la durata
di vita tecnica dell’impianto, la previsione di prescrizioni atte a ricondurre l’impianto, ove
necessario, a raggiungere prestazioni idonee entro tempi certi.
c) La fissazione di limiti emissivi per le diverse matrici ambientali di interesse (emissioni,
scarichi, rumore, ecc) che tengano conto delle tecnologie disponibili e applicabili al caso in esame ma anche delle caratteristiche ambientali della area limitrofa all’impianto. In tal caso possono essere prescritti limiti inferiori a quelli stabiliti dalle norme nazionali applicabili all’impianto e anche limiti inferiori alle prestazioni ottenibili dall’applicazione delle migliori tecnologie ove le criticità locali siano tali da renderle necessarie.
d) La individuazione di dettaglio di un programma di monitoraggio a cura del gestore e di un programma di controllo da parte degli enti preposti che riguardi oltre al rispetto dei limiti emissivi disposti anche le specifiche modalità gestionali prescritte e il rispetto concreto delle migliori tecnologie disponibili individuate per l’impianto.
Preso atto dell’istanza presentata, dalla Italcementi datati 3.11.2006,, contenente un progetto di modifica dell’impianto esistente ed ammodernamento tecnologico dell’impianto.
(rintracciabile sul sito a pag http://lagendarossadiisoladellefemmine.files.wordpress.com/2012/08/progetto-di-ammodernamento-della-italcementi-di-isola-delle-femmine-presentazione_completa.pdf )
Preso atto che in data 31.01.08 nella seduta della Conferenza dei Servizi la Italcementi faceva richiesta di concessione dell’A.I.A. esclusivamente per l’utilizzo del pet-coke come combustibile nel vecchio impianto, escludendo così il progetto di modifica dell’impianto che la Italcementi aveva presentato il 3.11.2006
Preso atto che il 29 agosto 2008 la G.U.R.S. il decreto 693 del 18 luglio 2008 con cui il “Dirigente” del 2° Servizio VIA-VAS Ing Vincenzo Sansone rilasciava l’autorizzazione Integrata Ambientale alla Italcementi S.p.a.
Preso atto che il decreto 693 autorizzativo:
articolo 13 recita: “ Questo Assessorato, nella qualità di Autorità competente per l’AIA, provvederà ad effettuare una visita ispettiva presso l’impianto congiuntamente con gli enti che hanno rilasciato parere in merito ai lavori oggetto, successivamente alla comunicazione di inizio dell’attività di produzione dell’impianto, al fine di verifica la attuazione delle prescrizioni in fase di realizzazione dei lavori. La società Italcementi S.p.a. è onerata, i quella sede, a voler consegnare ad ogni ente intervenuto copia di progetto aggiornato con le previsioni delle suddete prescrizioni….”
articolo 7 recita: “subordinato al rispetto delle condizioni e di tutte le prescrizioni impartite dalle competenti autorità intervenute in sede di conferenze dei servizi ed indicate nei pareri sopra riportati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto. In particolare, dalla data di notifica del presente provvedimento dovranno essere osservate le prescrizioni relative all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, dettate dai rappresentanti degli Enti preposti a rilasciare parere in conferenza di servizi decisoria qui di seguito riportate:……….”
articolo pag 6 5° capoverso recita “ E’ fatto obbligo all’azienda di procedere, entro 24 mesi dal rilascio della persente autorizzazione, alla conversione tecnologica (revamping) dell’impianto con il completo allineamento alle Migliori Tecniche Disponibili (M.T.D.) previste per il settore cemento, al fine di ottenere un sostanziale miglioramento delle prestazioni ambientali per quanto riguarda l’abbattimento dei principali inquinanti (polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo). Nell’ambito dell’intervento di conversione tecnologica l’azienda è in ogni caso tenuta a realizzare un sistema di abbattimento delle polveri che garantisca, per il forno di cottura (attualmente camino E35), un livello emissivo inferiore a 15 mg/Nm3 (media oraria).……….”
Visto l’atto d’invito e diffida a provvedere con istanza in autotutela, inviato con Raccomandata R.R. 14344889362-1 del 21-03-2011 al 2° Servizio VIA-VAS Assessorato TT.AA. Atto a tutt’oggi rimasto inevaso.
Considerato che alla data della presente sono ampiamente decorsi i termini (24 mesi) di adeguamento alle prescrizioni imposte alla Italcementi S.p.a., con il decreto n.693 del 18 luglio 2008 emesso dall’Assessorato Regionale Territorio Ambiente senza che risulti realizzato alcun intervento volto ad uniformarsi alle previsioni della predetta Autorizzazione Integrata Ambientale.
Considerato che tale condotta comporta una grave responsabilità per Italcementi S.p.a. che continua ad utilizzare un impianto altamente inquinante e nocivo per la salute dei Cittadini, ma è foriero di responsabilità anche per l’Amministrazione regionale per i suoi agenti che rimanendo inerti sono solidamente responsabili con l’Italcementi S.p.a., per i danni alla salute dei cittadini;
Considerato che pon risulta che l’amministrazione abbia effettuato alcun controllo in ordine all’adempimento delle prescrizioni imposte nei termini previsti dall’A.I.A., nonostante che in data 18.1.2011 è stata comunicata all’amministrazione regionale una situazione di emergenza ambientale relativa a notevoli e pericolose esalazioni di fumo provenienti dalla cementerai e che di tale emergenza è stata informata l’autorità giudiziaria;
Considerato che ogni ulteriore inerzia da parte dell’amministrazione regionale appare foriera di gravi responsabilità per la stessa e , specialmente dei suoi agenti per i gravi pericoli che corre la comunità locale in particolare i cittadini che risiedono a ridosso del cementificio;
Considerato che la tutela della salute e dell’ambiente costituiscono interessi pubblici sensibili,con valore primario e prevalente che obbliga l’amministrazione ad una maggiore sensibilità in ordine alle attività di controllo nel caso di pericolo;
Tutto quanto sopra premesso e considerato
Questo Comitato Cittadino Isola Pulita risollecita gli Enti in indirizzo, per le competenze che la legge affida loro, a voler provvedere con urgenza a sospendere e/o revocare l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n 693 del 18 luglio 2008, per il mancato adeguamento alle prescrizioni imposte nel termine previsto dalla stessa e/o per gli altroi motivi che l’autorità che legge la presente vorrà verificare a seguito di adeguato ed idoneo controllo sulla documentazione e sull’impianto oggetto dell’A.I.A.
Recapito: [email protected]
Comitato Cittadino Isola Pulita
Giuseppe Ciampolillo
Via Sciascia 13
90040 Isola delle Femmine
i cittadini non ne erano al corrente, intanto in regione, si andava avanti con le autorizzazioni, lo scorso dicembre, qualcuno ha iniziato a parlarne, mentre il 3 gennaio si davano pareri favorevoli per iniziare, vedete voi.
No non dovrebbe essere iniziato nulla…. Isola pulita, una sintesi di ciò che hai pubblicato, non era fattibile?