La commissione trasporti sta in questi giorni lavorando ad un proposta di legge finalizzata all’introduzione di nuove ed ulteriori modifiche al codice della strada, che da un lato andranno ad inasprire ulteriormente le sanzioni già previste per la guida in stato di ebbrezza e dall’altro, prevedranno agevolazioni per i trasgressori che decideranno di pagare nell’immediatezza del fatto le sanzioni comminate. In effetti non sorprende che il legislatore abbia ritenuto necessario un ulteriore intervento normativo finalizzato ad assolvere alla duplice funzione di dissuadere dall’assumere comportamenti pericolosi su strada e di punire in modo più severo tutte quelle condotte imprudenti ed incoscienti che si lasciano dietro, ogni anno, migliaia di vittime.
Recentemente l’articolo 33 della legge 120/2010 è andato a modificare profondamente l’articolo 186 del codice della strada, in materia di guida sotto l’influenza di alcol. Non è dunque una sorpresa apprendere che, a seguito dell’inasprimento della normativa e dei controlli, milioni sono state le patenti sospese perché i conducenti sono risultati positivi all’alcol test. Questo mese dunque, lungi dal voler fornire soluzioni a condotte certamente deplorevoli e assolutamente illegittime, ci siamo proposti di offrire una panoramica sull’espletamento di questo tipo di controlli, sulla normativa di riferimento da osservare così da aumentare la consapevolezza delle conseguenze giuridiche alle quali si rischia di andare incontro.
Andiamo dunque a vedere cosa prevede la normativa sul tema e come affrontare la prova dell’alcol test senza farsi cogliere dal panico e senza assumere comportamenti che, per inconsapevolezza, potrebbero aggravare ulteriormente la situazione. La fattispecie che qui interessa è regolata come detto dall’articolo 186 e seguenti del codice della strada e successive modifiche, il quale dispone nel primissimo comma il secco e lapidario divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Ove tale divieto sia violato nel successivo comma 2 vengono elencate le conseguenze a seconda del tasso alcolemico rinvenuto a seguito dell’accertamento. In particolare la legge disciplina tre diverse ipotesi organizzate secondo livelli crescenti di gravità. Per il primo caso, dove viene previsto un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi/litro, la normativa dispone il pagamento di una somma di denaro compresa tra euro 500 ad euro 2.000 e l’ulteriore sanzione amministrativa facoltativa della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
Questa è l’ipotesi più lieve riscontrabile nel dettato del codice ma che succede qualora si superi la soglia dello 0,8 grammi/litro?
Al comma 2 lettera b) viene elencata la seconda ipotesi, questa volta molto più grave, e per la quale sono previste sanzioni molto più aspre. Infatti, ove sia realizzata questa fattispecie, si esce dall’ambito civilistico e il fatto diventa penalmente rilevante. In particolare si prevede che qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 0,80 e non superiore a 1,5 grammi/litro il soggetto venga punito con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200, con l’arresto fino a sei mesi ed inoltre, all’accertamento del reato, dovrebbe conseguire, affidandosi ad una lettura letterale della norma, in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Riguardo a quest’ultimo punto però è bene sapere che la giurisprudenza non è così univoca anzi, al contrario, la Corte di Cassazione ha stabilito in una recente pronuncia che «la sospensione della patente per chi guida in stato di ebbrezza non sempre si può considerare un atto dovuto. La contestazione della violazione dell’allora art. 186 del codice della strada prevedeva la sospensione come sanzione accessoria nei confronti di chi avesse un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Ne consegue che, in caso di riscontro di un valore minore, la sospensione della patente non è obbligatoria» [Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sent. del 19 ottobre 2010, n. 21447 nostri grassetto e sottolineato].
La terza ed ultima ipotesi, la più grave, è stabilita al secondo comma al punto c) e dispone che qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, il soggetto è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno. Inoltre, stavolta “senza scampo”, all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Ma non solo… e qui è probabilmente la nota più dolente… in questo caso le autorità dispongono la confisca del mezzo con cui è stato commesso il reato, salvo ovviamente che la proprietà dell’auto non appartenga al trasgressore, in tal caso il mezzo non potrà essere confiscato ma la legge prevede che se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida disposta a carico del trasgressore venga raddoppiata. Nelle tre ipotesi la legge prevede la decurtazione di 10 punti della patente.
Ora esaminata velocemente la normativa andiamo a vedere cosa succede in concreto quando si viene fermati per essere sottoposti all’alcol test ed in particolare, che comportamento bisogna aspettarsi da parte delle autorità preposte al controllo secondo il dettato della legge e come è opportuno comportarsi. Innanzitutto occorre dire che, secondo quanto affermato all’art. 186 comma 3 del codice della strada, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, le autorità possono procedere ai controlli sottoponendo i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, quali appunto gli etilometri. L’accertamento in questione si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata. Se si è sottoposti a controllo è bene tenere a mente che ai sensi dell’art. 379, comma 2 del D.P.R. n. 495 del 1992 (regolamento di attuazione al codice della strada), la concentrazione alcolica nell’aria alveolare espirata, in forza della quale verificare la sussistenza del reato di cui all’art. 186 del codice della strada e, quindi, l’entità della pena applicabile, deve risultare da almeno due misurazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di almeno cinque minuti. La giurisprudenza ha chiarito che le misurazioni non devono essere necessariamente coincidenti (la norma parla, appunto, di concordanza) e che gli agenti operanti possono lasciar trascorrere un intervallo di tempo maggiore. Tuttavia la doppia misurazione deve, in ogni caso, essere effettuata con la conseguenza che ove il secondo test non venga eseguito, per mera inerzia degli operanti, l’unica misurazione rilevata non avrà funzione di prova della condotta illecita ma fungerà unicamente da mero indizio valutabile alla luce delle altre circostanze allo scopo rilevanti (cfr. Corte d’Appello Penale di Trento, sent. del 19 gennaio 2011, n. 9). Ove venga accertato un esito positivo l’apparecchio utilizzato per la misurazione a fine controllo, deve comunque essere in grado di fornire prova documentale dell’avvenuta infrazione stampando i relativi risultati ottenuti con le due misurazioni.
Tuttavia attenzione, poiché se dovesse capitare di risultare positivi alcol test senza aver bevuto nulla non nascondendo dunque una certa sorpresa, è utile tenere a mente che l’assunzione di alcuni farmaci per la cura di malattie croniche potrebbe essere in grado di alterare il risultato dell’accertamento. E’ quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 13 luglio 2012, n. 28388 che, pur non affermando un principio valido in assoluto, ha raccomandato a riguardo maggiore accuratezza nel controllo e cautela da parte dei giudici. A questo punto, qualora a seguito delle due misurazioni venga riscontrato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), si è considerati dalla legge in stato di ebbrezza e non verrà consentito al trasgressore di rimettersi alla guida. Pertanto se non è disponibile altra persona in grado di prendere in consegna e condurre l’auto, e ove non sia possibile avvertire qualcuno che possa offrire un aiuto, le autorità possono procedere a far trasportare il veicolo fino al luogo indicato dal sanzionato o fino alla più vicina autorimessa e le spese delle operazioni di recupero e trasporto saranno poste interamente a carico del trasgressore. L’infrazione è stata riscontrata e ora che succede? Se l’illecito commesso rientra nella prima ipotesi, la situazione è comunque piuttosto pacifica perché pagata la sanzione pecuniaria comminata (sempre che non si ritenga di voler fare ricorso ovviamente) e, qualora sia stata disposta la sospensione del titolo di guida, atteso pazientemente il decorso del tempo che restituirà la patente, tutto sommato la questione si chiuderà senza troppe conseguenze.
Studio Legale Merlini e Associati
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(a cura di Cristina Grieco)
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Spero che molti… a cui piace alzare il gomito… leggano l’articolo… e “bene” e così potranno evitare di essere sanzionati !!! Purtroppo di incidenti causati da chi beve troppo ne accadono… e poi ne pagano le conseguenze e… pesanti !!!
@ Serf: vuoi giustificare chi guida in stato alcoolico? L’arresto fino a sei mesi significa che non si fa neppure un giorno di galera. LA multa mi sembra il minimo. Per quanto riguarda il processo penale, mi sembra che anche il sig. Schettino stia subendo un processo penale, o no? O anche questo è colpa del governo dei tecnici? Sa da quanto tempo esiste l’articolo 186 del codice della strada? Se non lo sa non dica che è colpa del Governo dei tecnici. Ormai, qualsiasi male del Paese è colpa di MOnti, ma chi c’era prima lo abbiamo già dimenticato? L’Italia ha la memoria corta, purtroppo. Abbiamo dimenticato chi per gli scorsi 20 anni ha rovinato l’italia? o ha governato Monti nel ventenio passato? Ma Lei, dove ha vissuto?
Un consiglio per CM: perché non ospitate articoli anche di altri studi legali?
Mi associo pienamente a quanto scritto da filosofo. Ma che cacchio c’entra il Governo dei Tecnici? Caro serf, se continua così è meglio che fai incetta di valium, dal momento che forse Monti te lo dovrai sorbettare per altri due o tre anni.
@ serf: grazie per il consigliio, meglio prendersi una camomilla, perchè se prendo un Valium rischio la violazione del 187 cds. L’omino di hardcore, come lo chiami tu, non ha governato 10 anni, ma 18 su 20 ed è riuscito a sputtanarci (in senso letterale del termine) in tutto il mondo. MontBlanc ha solo cercato 8e non sempre ci è riuscito) a rimettere in carreggiata questo carrozzone di Paese. Non vedo, almeno da queste parti, persne che si mangiano le suole. Vedo, però, gente che si lamente delle tasse, ma compra il telefonino di ultima generazione, spendendo 800/1000 euro, amgari pagandolo a rate. io se non ho i soldi, il telefonino mi tengo quello vecchio. Idem per il computer o la playstation o la macchina di ultima generazione.
@Serf. Chi avresti visto meglio al posto di Monti? Tanto per sapere. E questo qualcuno di quale maggioranza si sarebbe avvalso? Di quella del libro dei sogni? E se si fosse andati a votare, quale maggioranza secondo te sarebbe emersa dalle urne?
Hai fatto un elenco di ladri, mafiosi ed evasori dal quale non si salva nessuno. Capisco che sei incazzato, ma non puoi dare la colpa a Monti anche della multa per divieto di sosta o per eccesso di lubrificante alcolico nelle vene.
@serf. Non hai risposto praticamente a nessuna delle mie domande. Inoltre dai del delinquente a una persona stimata a livello internazionale e dimostri di non conoscere la Costituzione. E’ evidente che parli per sentito dire. Sono sicuro che tu sei una persona onesta. Trova una maggioranza che ti sostenga e vedrai che Napolitano chiama te a fare il Presidente del Consiglio.